Art. 1
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta "Farina
di Neccio della Garfagnana" è riservata alla farina dolce di
castagne ottenute da alberi di castagno (Castanea Sativa Mill.)
delle varietà descritte al successivo articolo 2, le cui
caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori
naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Descrizione del prodotto
La "Farina di Neccio della Garfagnana" è
prodotta con metodi e tecnologie tradizionali tipiche locali,
utilizzando castagne, seccatoi (in seguito denominati metati) e
mulini tradizionali situati nell'area delimitata al successivo
art. 3, e ottenuta mediante la trasformazione di castagne
derivate dalle seguenti varietà:
Carpinese;
Pontecosi;
Mazzangaia;
Pelosora;
Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;
Verdola: verdarella, verdona;
Nerona: gragnanello, bocca storta, morona.
Capannaccia: capannaccina, insetina.
Più quelle varietà di castagne sempre delle
stesse zone di origine di cui all'art. 3, ma con denominazione
puramente locali.
Art. 3
Delimitazione area di produzione
L'area di provenienza delle castagne dove
altresì insistono i metati e i mulini per la trasformazione in
farina di Neccio della Garfagnana, nonché gli impianti di
confezionamento, è individuabile nella seguente zona della
provincia di Lucca:
Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
Comune di Castiglione Garfagnana;
Comune di Pieve Fosciana;
Comune di San Romano di Garfagnana;
Comune di Sillano;
Comune di Piazza al Serchio;
Comune di Minucciano;
Comune di Camporgiano;
Comune di Careggine;
Comune di Fosciandora;
Comune di Giuncugnano;
Comune di Molazzana;
Comune di Vergemoli;
Comune di Vagli;
Comune di Villa Collemandina;
Comune di Gallicano;
Comune di Borgo a Mozzano;
Comune di Barga;
Comune di Coreglia Antelminelli;
Comune di Bagni di Lucca;
Comune di Fabbriche di Vallico.
Tale area in un unico corpo si estende per circa ha 90.657, così
come da cartografia allegata.
Art. 4
Origine del prodotto
La farina di Neccio, attualmente destinata
quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha rappresentato
nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per il
sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana. Per
questo l'uso del prodotto è fortemente radicato nella cultura
locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina tradizionale
della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale e
tradizionale si assicurerà un futuro a questo prodotto visto che
i redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la
scomparsa nel giro di qualche decennio.
Pertanto, dovrà essere assicurato il
mantenimento di elementi tradizionali anche nel processo di
produzione in modo che contribuiscano a perpetuare le
caratteristiche di pregio del prodotto e a mantenere inalterato
l'ambiente nel quale si opera. Si dovrà pertanto prestare cura
anche alla realizzazione o ristrutturazione dei metati,
caratteristici essiccatoi delle castagne a due piani, realizzati
con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno avere
macine di pietra e strutture conformi alle tipologie
architettoniche locali.
Art. 5
Metodo di ottenimento del prodotto
I castagneti da frutto destinati alla
produzione di castagne per la "Farina di Neccio della Garfagnana"
D.O.P. devono avere una densità di piante in produzione non
superiore alle 150 per ettaro.
I metati tradizionali conformi a quanto
riportato nel precedente articolo devono essere situati nella
zona delimitata ed iscritti nell'apposito elenco di cui al
successivo art. 6.
I mulini destinati alla macinatura delle
castagne secche da trasformare in "Farina di Neccio della
Garfagnana" D.O.P., localizzati nella zona delimitata, devono
essere di tipo tradizionale a macine di pietra e devono essere
iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6.
Le castagne prodotte nella zona delimitata di
cui all'art. 3 e riconducibili alle varietà di cui all'elenco
dell'art. 2 devono essere essiccate nei metati tradizionali.
L'essiccazione deve avvenire a fuoco lento con l'utilizzo
esclusivo di legna di castagno.
Le castagne devono essere immesse nel metato
in quantità tali da formare uno strato compreso tra un minimo di
20 e un massimo di 90 centimetri, in modo che l'umidità possa
evaporare onde non creare ristagni all'interno di esso con
sobbollimenti tali da lasciare alle castagne sapori sgradevoli.
Dopo un periodo di essiccazione, non
inferiore a 40 giorni, le castagne dovranno essere pulite dalla
loro buccia esterna, con le tradizionali macchine a battitori,
ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate a
mano per levare le parti impure.
La resa massima delle castagne secche pelate,
rispetto alle castagne crude non può superare il 30% in peso.
Il mulino non potrà macinare più di cinque
quintali di castagne secche al giorno per macina onde evitare
che il riscaldamento dovuto alla elevata velocità di lavorazione
delle macine stesse conferisca al prodotto cattivi sapori oltre
che una grana grossolana.
La "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P.
prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: fine sia al tatto che al palato, umidità
massima del 13%, colore che può variare dal bianco all'avorio
scuro, sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo,
profumo di castagne.
I produttori che intendono porre in commercio
il proprio prodotto con la D.O.P. "Farina di Neccio della
Garfagnana" sono tenuti ad iscrivere i loro castagneti in un
elenco gestito dall'organismo di controllo accreditato dalla
norma EN 45011.
Le domande di iscrizione dei castagneti
nell'elenco devono contenere gli estremi atti ad individuare la
proprietà e/o il possesso, gli estremi catastali desunti dagli
estratti: il comune, il numero di foglio, mappa e la partita
catastale, le superfici a castagneto, il numero di piante ad
ettaro e le varietà presenti.
Tali domande devono essere presentate entro
il 30 giugno dell'anno a decorrere dal quale si intende
commercializzare il prodotto "Farina di Neccio della Garfagnana"
D.O.P. Entro la stessa data devono essere presentate le domande
intese ad approvare eventuali modifiche alle iscrizioni stesse.
La raccolta delle castagne deve avvenire tra
il 1° ottobre e il 30 novembre di ogni anno.
I produttori aventi i castagneti iscritti
nell'elenco di cui al presente articolo devono dichiarare al
soggetto gestore dell'elenco: il metato presso il quale avverrà
l'essiccazione, la quantità di castagne fresche poste ad
essiccare, il giorno di inizio dell'essiccazione e la resa
finale in castagne secche e il mulino presso il quale avverrà la
molitura.
Il mugnaio avente il mulino iscritto
nell'apposito elenco deve dichiarare al soggetto gestore
dell'albo, per ogni partita: il produttore, il periodo di
molitura e il quantitativo di farina prodotta.
Il metato e il mulino dovranno essere scelti
tra quelli iscritti nell'apposito elenco di cui al successivo
comma.
La domanda di iscrizione deve contenere
l'indicazione del titolo di proprietà e/o di possesso, il comune
e la località di ubicazione degli immobili, il foglio catastale,
il numero/i di particella/e.
I mulini che si intende abilitare alla
trasformazione di castagne in "Farina di Neccio della Garfagnana"
D.O.P. devono essere adibiti esclusivamente alla molitura delle
castagne.
La domanda di richiesta di iscrizione per i
metati ed i mulini deve essere presentata entro il 30 giugno
dell'anno a decorrere dal quale si intende adibire le strutture
alla trasformazione del prodotto da commercializzare con il
marchio "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P.
Art. 6
Legame con l'ambiente
I produttori di castagne nonché i gestori di
metati e mulini dovranno essere iscritti in un apposito elenco
gestito dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7.
Entro 10 giorni dalla fine della raccolta deve essere presentata
all'organismo di controllo la denuncia di produzione di castagne
fresche raccolte relativa all'annata in corso. La denuncia di
produzione da parte di un produttore può essere fatta in più
volte, e l'organismo di controllo rilascerà, di volta in volta,
attestazione del prodotto denunciato dopo avere verificato la
corrispondenza all'elenco.
Art. 7
Organismo di controllo
Il controllo sulla conformità del prodotto al
disciplinare è svolto dall'A.I.A.B. ente certificatore privato,
sulla base di quanto stabilito dall'art. 10 del registro CEE
2081/92.
Art. 8
Etichettatura
Ogni anno la nuova "Farina di Neccio della
Garfagnana" D.O.P. potrà essere commercializzata soltanto dopo
il primo giorno di dicembre.
I prodotti trasformati possono menzionare in
etichetta che il prodotto stesso è ottenuto con "Farina di
Neccio della Garfagnana" D.O.P. purché il trasformatore si
sottoponga ai controlli da parte dell'organismo di cui all'art.
6 e rispetti le prescrizioni impartite da detto organismo per
l'identificabilità delle partite del prodotto.
La "Farina di Neccio della Garfagnana" D.O.P.
può essere venduta dal produttore solo confezionata in sacchetti
trasparenti inseriti in una fascia di protezione di cartone. Le
confezioni, saranno da 500 grammi e da 1 chilogrammo. Per
forniture a ristoranti, pasticcerie ed altri trasformatori è
consentito commercializzare la confezione di 12 chilogrammi in
due sacchi trasparenti e sigillati da 6 kg cadauno sempre
inscatolati.
Detti contenitori devono essere chiusi e sigillati in modo tale
da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la
rottura del sigillo. Il sigillo è costituito da una etichetta
inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:
A) "Farina di Neccio della Garfagnana",
seguita immediatamente al di sotto dalla dicitura "Denominazione
origine protetta" (D.O.P.) come dall'allegato che fa parte
integrante del disciplinare;
B) nome cognome o ragione sociale del
produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il
confezionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);
C) quantità di prodotto contenuta all'origine
nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche
vigenti.
L'etichetta deve altresì contenere il logo
europeo della D.O.P. così come definito dal registro CE n.
1726/98.
In etichetta è vietata l'indicazione di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "superiore",
"fine", "scelta", "selezionata" e similari.
È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi
significato laudativo ed atte a trarre in inganno il
consumatore.
È consentito l'uso di indicazioni relative al
produttore e al luogo di confezionamento.