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PISTACCHIO VERDE DI BRONTE D.O.P.

Il Disciplinare

del Consorzio per la tutela della DOP "Pistacchio Verde di Bronte"
Art. 1 - (Nome del prodotto)

La DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA "Pistacchio Verde di Bronte" è riservata alle drupe di pistacchio che devono rispondere alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal Reg. (CEE) 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2 - (Piattaforma Varietale)
La denominazione di origine protetta "Pistacchio Verde di Bronte" è riservata al prodotto delle piante della specie botanica" Pistacia vera", cultivar "Napoletana", chiamata anche "Bianca" o "Nostrale". E' ammessa una percentuale non superiore al 5% di altre varietà (es. "Natarola", "Agostana", "Larnaka") purché a cotiledoni verdi, coltivate in purezza varietale, nel territorio delimitato e definito nel successivo art. 3.

Art. 3 - (Zona di produzione)
La zona di produzione del "Pistacchio Verde di Bronte", ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla (Provincia di Catania). In particolare i confini sono così individuati:
Bronte - ad Ovest lungo il fiume Simeto, ad Est con la ferrovia Circumetnea e comunque fino a quota 900 m s.l.m., a Sud con il Comune di Adrano ed a Nord lungo la strada Bronte -Cesarò;
Adrano - a Nord con il confine del Comune di Bronte, a Sud con il centro abitato e la S.S. 121 ed a Est con la lava "Grande" del 1595 e con il Comune di Biancavilla, ad Ovest lungo il fiume Simeto fino alla summensionata S.S. 121;
Biancavilla - a Nord con il territorio di Adrano, a Sud con il centro abitato e la S.S. 121, a Est con il confine comunale di S.M. Licodia, ad Ovest con il confine del Comune di Adrano.
La zona di produzione deve essere compresa tra i 300 e i 900 m s.l.m.

Art. 4 - (Origine del prodotto, cenni storici, importanza e diffusione)
La coltura del pistacchio dalla Siria sarebbe passata in Grecia a seguito delle conquiste di Alessandro Magno (III secolo a.C.).
In Italia la pianta fu introdotta dai Romani sul finire dell'impero di Tiberio - tra il 20 ed 30 d.C. - ad opera di Lucio Vitellio Governatore della Siria (Plinio "Naturalis Historia" Cap. X e XIII).
In Sicilia, la coltivazione in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.).
Sono di origine araba i termini "frastuca" e "frastucara" per indicare il frutto e la pianta (termine arabo "fustuq"). La coltura in Sicilia è circoscritta alle provincie di Catania (Bronte è il centro più importante, seguito da Adrano), Agrigento e Caltanissetta.
(Legame con l'ambiente geografico)
La zona di produzione risulta caratterizzata da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidità, il terebinto (Pistacia terebinthus) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etneo.

Art. 5 - (Terreni - Impianti - Tecniche colturali - Raccolta - Lavorazione)
(Terreni)
Sebbene la zona delimitata sia caratterizzata da suoli che evolvono su substrati di origine vulcanica e che presentano in genere una elevata rocciosità superficiale, sono ammessi impianti in terreni di altra natura, suscettibili di meccanizzazione.
(Preparazione dei terreni)
Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo.
(Impianti)
Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati, con densità di piantagione variabile in dipendenza della tipologia di impianto e della natura del terreno. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante ("ceppaia", "vaso libero"), è ammesso anche l'allevamento monocaule, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistacchieti insistono prevalentemente su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (Pistacia terebinthus) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie P. vera.
Le piante di pistacchio ottenute da innesto su terebinto sono definite "naturali". Mentre le piante ottenute da semenzali della specie P. vera sono definite" artificiali". I portinnesti per nuovi impianti specializzati, possono essere: Pistacia teribinthus, P. atlantica e P. integerrima.
(Norme colturali)
Le peculiarità pedoclimatiche e la tecnica della degemmazione consentono nella zona di produzione del "Pistacchio Verde di Bronte", definita nell'art. 3, di accentuare la naturale alternanza di produzione della specie.
(Raccolta - Immagazzinamento e lavorazione)
Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre. I frutti dopo la raccolta devono essere smallati e dopo asciugatura immagazzinati in idonei locali ventilati ed asciutti per non più di otto mesi. Successivamente il prodotto deve essere frigoconservato. E' vietato l'uso di disinfestanti chimici, mentre è ammessa la conservazione del prodotto in ambiente controllato.
Le operazioni di asciugatura, immagazzinamento e prima lavorazione, per il mantenimento delle caratteristiche organolettiche, devono essere effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area delimitata con il presente disciplinare.

Art. 6 - (Caratteristiche del prodotto)
Il ''Pistacchio Verde di Bronte" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche:
  colore cotiledoni: verde pistacchio;
  sapore: aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei;
  contenuto di umidità max: 5,5%;
  varietà lunga.
  Rintracciabilità: per consentire l'attività di controllo e vigilanza agli Organismi certificatori, il prodotto D.O.P. sarà quello dei produttori operanti nel territorio di cui all'Art. 3 e che dovranno risultare iscritti in un apposito elenco.

Art. 7 - (Controlli e vigilanza)
I controlli e la vigilanza saranno garantiti da Organismi rispondenti all'art. 10 Reg. 2081/92.

Art. 8 - (Confezionamento ed etichettatura)
Il prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, va immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, in cartone o plastica, entro due anni dalla raccolta.
Il ''Pistacchio Verde di Bronte" può essere immesso al consumo solo con il logo della DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA figurante su ogni confezione commerciale prima definita e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio stesso.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione "Pistacchio Verde di Bronte".
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto.
Il marchio d'identificazione è rappresentato dalla scritta DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna con il frutto Pistacchio e sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte, con a sinistra il logo DOP CEE.
 
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