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DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 644 del 20/03/98
AREA DI PRODUZIONE
Determinati comuni delle province di Lecce e Taranto.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore verde o giallo con leggeri
riflessi verdi; un odore fruttato medio con leggera sensazione di
foglia; un sapore fruttato con leggera sensazione di piccante e di
amaro; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non eccedente grammi 0,8 per 100 grammi di olio; punteggio al
Panel test maggiore o uguale a 6,5; numero perossidi minore o
uguale a 14 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,10; K270 minore o
uguale a 0,170; acido linoleico minore o uguale a 13%; acido
linolenico minore o uguale a 0,70; acido oleico maggiore o uguale
a 70%; valore del campesterolo minore o uguale a 3,50;
trilinoleina minore o uguale a 0,30.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Terra d’Otranto deve essere ottenuto
dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente:
Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola
Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti nella zona in misura non
superiore al 40%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. I sesti di impianti, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. La produzione massima di
olive consentita per ettaro non può superare kg. 12000. La resa
massima di olive in olio non può superare il 20%. In annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
Le operazione di oleificazione dell’olio devono essere effettuate
nell’ambito dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La
raccolta delle olive che deve essere effettuata direttamente dalla
pianta, deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno. Le
operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla
raccolta delle olive. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi
soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che
presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche
peculiari originarie del frutto.
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