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DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 2325 del 24/11/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Foggia.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine
Dauno con la menzione geografica “Alto Tavoliere” deve presentare
le seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un
odore fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato
dolce; un sapore fruttato; punteggio al Panel test maggiore o
uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in
peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero
perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali
maggiore o uguali a 100 ppm. Con la menzione aggiuntiva geografica
“Basso Tavoliere” deve presentare le seguenti caratteristiche: un
colore dal verde al giallo; un odore fruttato; un sapore fruttato
con sensazione leggera di piccante e amaro; punteggio al Panel
test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in
acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi
di olio; numero perossidi minore o uguale a 12 MeqO2/kg;
polifenoli totali maggiore o uguali a 100 ppm. Con la menzione
aggiuntiva geografica “Gargano” deve presentare le seguenti
caratteristiche: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato
medio con sensazione erbacea; un sapore fruttato con retrogusto
sensazione mandorlato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a
6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi
minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o uguali
a 100 ppm. Con la menzione aggiuntiva geografica “Sub-Appennino”
deve presentare le seguenti caratteristiche: un colore dal verde
al giallo; un odore fruttato medio con sentori di frutta fresca;
un sapore fruttato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a
6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi
minore o uguale a 12 MeqO2/kg; polifenoli totali maggiore o uguali
a 100 ppm.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Dauno con la menzione geografica “Alto
Tavoliere” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o
Provenzale in misura non inferiore all’80%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%. Con la
menzione geografica “Basso Tavoliere” deve essere ottenuto dalla
varietà di olivo Coratina in misura non inferiore al 70%. Possono,
altresì, concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.
Con la menzione geografica “Gargano” deve essere ottenuto dalla
varietà di olivo Ogliarola Garganica in misura non inferiore al
70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà fino al limite
massimo del 30%. Con la menzione geografica “Sub-Appennino” deve
essere ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola,
Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente in misura
non inferiore al 70%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
fino al limite massimo del 30%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche delle olive e dell’olio. Con menzione geografica
“Alto Tavoliere” la produzione massima di olive consentita per
ettaro non può superare kg.10000. La resa massima di olive in olio
non può superare il 20%. Con menzione geografica “Basso Tavoliere”
la produzione massima di olive consentita per ettaro non può
superare kg.10000. La resa massima di olive in olio non può
superare il 24%. Con menzione geografica “Gargano” la produzione
massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.9000.
La resa massima di olive in olio non può superare il 25%. Con
menzione geografica “Sub-Appenninno” la produzione massima di
olive consentita per ettaro non può superare kg.8000. La resa
massima di olive in olio non può superare il 22%. In annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le
operazioni di oleificazione, devono essere effettuate nell’ambito
dell’area di produzione prevista dal disciplinare. La raccolta
delle olive, che può avvenire solo per brucatura, deve avvenire
entro il 30 gennaio di ogni anno. Le operazioni di oleificazione
devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive. Per
l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e
fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
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