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Disciplinare di produzione della Denominazione di origine del
formaggio "Valtellina Casera"
DM 19 aprile 1995 – GURI n. 103 del 5 maggio 1995
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette" ai sensi del
Reg. CE n. 1263/96)
Art. 1
È riconosciuta la denominazione di origine "Valtellina Casera"
al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed
avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.
Art. 2
La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione
del formaggio "Valtellina Casera" comprende l'intero territorio
della provincia di Sondrio.
Art. 3
Il formaggio semigrasso "Valtellina Casera" prodotto
esclusivamente con latte vaccino di razze tradizionali nella
zona individuata all'art. 2 e ottenuto nel rispetto di apposite
prescrizioni relative all'allevamento c al processo di
ottenimento, rispondenti allo standard produttivo seguente:
a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve
essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai
eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2;
b) il latte proveniente da due o più mungiture viene
parzialmente scremato prima di essere sottoposto a coagulazione
sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;
c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La
cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i
40 e i 45 °C e si protrae per circa 30 minuti. La rottura della
cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di
chicchi di mais. Una volta estratta, la pasta viene posta in
fascere tradizionali e leggermente pressata in modo progressivo
per circa 8-12 ore. La salatura avviene a secco o in salamoia.
La maturazione si effettua in appositi locali alla temperatura
di 6-13 °C e con umidità relativa non inferiore all'80%. La
maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni;
d) forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno
scalzo diritto;
e) dimensioni: il diametro delle facce e di 30-45 centimetri;
l'altezza dello scalzo è di 8-l0 centimetri;
f) peso variabile da 7 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni
della forma.
La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere
variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e
al periodo di maturazione;
g) aspetto esterno: crosta compatta, di colore giallo paglierino
più intenso con la stagionatura. di spessore compreso fra 2 e 4
millimetri;
h) pasta: struttura di media consistenza, elastica con
occhiatura sparsa e tendenzialmente fine, al taglio il colore si
presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda
del periodo di produzione e di stagionatura;
i) sapore: dolce. caratteristico, con particolare aroma, più
intenso con il procedere della stagionatura;
l) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%;
m) umidità media a 70 giorni: 41%.
Dopo adeguata stagionatura il prodotto può essere utilizzato
grattugiato come condimento.
Art. 4
Il formaggio a denominazione di origine "Valtellina Casera" deve
recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il
contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte
integrante dei presente decreto, a garanzia della rispondenza
alle specifiche prescrizioni normative.
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