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Tutela della Denominazione di origine del
"Salame Varzi", delimitazione della zona di produzione e
caratteristiche del prodotto
Legge 30 maggio 1989, n. 224 – GURI n. 133
dell’8 giugno 1989
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" ai
sensi del Reg. CE n. 1107/96)
Capo
I
Della denominazione d’origine, della corrispondente zona di
produzione e delle caratteristiche merceologiche
Art. 1
Denominazione
1. La Denominazione
d'Origine Protetta "Salame Varzi" è riservata al salame le cui
fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura
completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione
geograficamente individuata nell’insieme degli attuali confini
comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola,
Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte
Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val
di Nizza, Valverde, Varzi e Zavatterello, tutti facenti parte
della Comunità montana n. 1 - Oltrepò Pavese - con esclusione
dei comuni di Borgopriolo, Borgoratto, Mormorolo, Montalto
Pavese e Ruino.
2. Le caratteristiche
organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi
della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie
dell’ambiente di produzione.
Art. 2
Prescrizioni relative alle carni utilizzate
Il "Salame Varzi" deve
essere prodotto con carni fresche provenienti da suini:
a) in ottimo stato
sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell’articolo 1
o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica
tradizionale suinicola della Provincia di Pavia e da allevamenti
situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza
confinanti con la zona di produzione del "Salame Varzi" o da
altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini,
b) che, dopo il periodo
di finissaggio, alimentati cioè negli ultimi tre mesi seguendo
la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo
di chilogrammi 150;
c) abbattuti e
perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o
comunque nella zona di produzione del "Salame Varzi" previa una
sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno.
Art. 3
Prescrizioni produttive
1. I tagli di carne che
possono essere impiegati sono: spalla, coscia, lonza, filetto,
coppa opportunamente snervata, pancettoni convenientemente
mondati, triti di prima qualità. Il grasso da impiegare è
esclusivamente quello: del guanciale, della testata di spalla,
del culatello e lardello, con esclusione dell’uso di carne
congelata o comunque conservata.
2. La resa in pasta di
salame si deve aggirare intorno al 28-33 %del peso dell’animale
vivo, non usando coppe e pancette; sul 35-40% se si usa la
totalità dei tagli elencati al comma 2.
3. Il rapporto di
carne/grasso presente nell’impasto deve essere per ogni 100
chilogrammi di carne magra 40-45 chilogrammi (30-33%) di grasso
elencato al comma 2.
4. La grana della carne
e del grasso costituenti la pasta di salame deve corrispondere
all’impiego di uno stampo con fori da 12 millimetri.
5. Il budello da
impiegarsi per l’insaccato deve essere di maiale ed il prodotto
ottenuto, opportunamente forellato, deve essere legato con spago
a maglia fitta.
6. La miscela di
salagione deve essere costituita da: sale marino, sodio, nitrato
e/o sodio nitrato per quanto consentito, pepe nero solo in
grani, infuso di aglio e vino rosso filtrato.
Art. 4
Asciugatura e stagionatura
L’asciugatura e la
stagionatura devono avvenire in locali convenientemente aerati,
con opportune attrezzature e tecniche, in funzione delle
caratteristiche climatiche e dell’orientamento. Il periodo
minimo di stagionatura varia in funzione della pezzatura del
prodotto.
Art. 5
Caratteristiche merceologiche
Sono caratteristiche
merceologiche del "Salame di Varzi":
a) la pezzatura che
presenta le seguenti distinzioni:
- Salame di Varzi-Filzetta; peso da chilogrammi 0,5 a
chilogrammi 0,7 - periodo minimo di stagionatura 45 giorni.
- Salame di Varzi-Filzettone: peso da chilogrammi 0,5 a
chilogrammi 1 - periodo minimo di stagionatura 60 giorni.
- Salame di Varzi-Sottocrespone a budello semplice: peso
da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 - periodo minimo di
stagionatura 120 giorni.
- Salame di Varzi-Cucito a budello doppio: peso da
chilogrammi 1 a chilogrammi 2 e più - periodo minimo di
stagionatura 180 giorni.
b) la tenerezza e il
colore vivo al taglio
c) l’impasto che deve risultare compatto e la presenza della
parte grassa, perfettamente bianca in giusta proporzione.
d) il sapore dolce e
delicato, l’aroma fragrante e caratteristico, strettamente
condizionato al lungo periodo di stagionatura.
Capo
II
Del controllo della produzione
Art. 6
Contrassegno e sigillo
1. Il "Salame di Varzi"
deve essere immesso in commercio provvisto del particolare
contrassegno atto a garantire permanentemente l’origine e
l’identificazione del prodotto.
2. I salami, subito
dopo l’insaccatura, durante la legatura prima dell’asciugatura,
devono essere muniti di sigillo atto a garantire la
corrispondenza a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 7
Obbligo di assoggettamento a controllo
1. Le imprese
produttrici del "Salame di Varzi" - per quanto attiene a tale
specifica produzione - sono tenute a consentire ispezioni ai
locali di lavorazione nonché controlli, verifiche esami, sia
delle carni da lavorare o lavorate, sia dei metodi di
produzione, sia del prodotto in stagionatura, sia in ordine alla
tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a
dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di
lavorazione dei salami corrispondano ai requisiti prescritti
dalla presente legge.
2. Ai sensi della
presente legge si intende per produttore l’impresa che compia
tutte le operazioni di lavorazione del "Salame di Varzi", e sia
autorizzata secondo le vigenti leggi sanitarie.
Capo
III
Vigilanza e consorzi volontari
Art. 8
Norme di esecuzione
Con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell’industria e del commercio, di concerto con il Ministro
della sanità e con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste
- sentita la regione Lombardia - sono definite le norme per
l’esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:
a) le modalità e le
fasi di preparazione del "Salame di Varzi" sulla base degli usi
tradizionali, lealmente e costantemente osservati nel tempo, in
forza dei quali il "Salame di Varzi" garantisce le proprie
caratteristiche qualitative;
b) le modalità per la
tenuta dei registri e della documentazione di cui all’art. 7;
c) la costituzione del
contrassegno di cui all’art. 6;
d) gli organismi per la
vigilanza;
e) i sistemi di
controllo della produzione del salame e dell’applicazione del
sigillo e dei contrassegni atti a garantire il rispetto delle
disposizioni contenute nella presente legge;
f) le modalità per la
costituzione di un consorzio volontario tra i produttori al
quale spetta l’uso del marchio e la sua gestione nonché
l’incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del
"Salame di Varzi". Tale consorzio dovrà:
1. comprendere tra i
propri soci almeno il 50% dei produttori operanti nella zona
delimitata dall’art. 1, i quali lavorino non meno del 50 % della
produzione accertata nell’ultimo anno;
2. essere retto da uno
statuto che consenta l’immissione nel consorzio a parità di
diritti di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti
nella zona di cui all’art. 1 ed operi ai sensi della presente
legge;
3. offrire la
necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un efficace
attuazione dei compiti di vigilanza. Eventuali modificazioni
allo statuto del consorzio sono preventivamente approvate con
atto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con
il Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Il controllo sul
finanziamento del consorzio stesso spetta, per quanto di
competenza, ai su richiamati Ministri.
Capo
IV
Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza
Art. 9
Sanzioni a tutela dell’originalità del prodotto
La produzione e la
commercializzazione sotto denominazione di cui all’art. 1 di
salami i quali non abbiano i requisiti e le caratteristiche
prescritti dalla presente legge sono puniti a norma delle
vigenti leggi contro le frodi. A norma delle medesime leggi sono
altresì puniti l’uso della predetta denominazione accompagnata
da qualificativi di qualsiasi genere che costituiscano
deformazioni della denominazione stessa nonché l’uso di
indicazioni atte a trarre in inganno l’acquirente.
Art. 10
Sanzioni relative al sigillo e al contrassegno
La contraffazione,
l’alterazione e l’uso illecito dei sigilli e dei contrassegni di
cui al precedente art. 6 vengono puniti come previsto dal
precedente art.9.
Art. 11
Sanzioni relative ai controlli e alla documentazione
Qualsiasi impedimento
all’effettuazione delle verifiche di cui al precedente art. 7 e
la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con una multa
da due a cinque milioni di lire.
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