La Denominazione d'Origine Protetta "Salame
Brianza" è riservata al prodotto di salumeria che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla
produzione del "Salame Brianza" debbono essere situati nel
territorio delle seguenti regioni:
Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte.
I suini nati, allevati e macellati nelle
suddette regioni devono rispondere alle caratteristiche
produttive già stabilite dai decreti del Ministero
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 18/12/1993
per i prosciutti di Parma e San Daniele. I suini debbono essere
di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10%, di età non
inferiore ai nove mesi, aventi le caratteristiche proprie del
suino pesante italiano definite ai sensi del Reg. CEE n. 3220/84
concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
Da tali suini si ottengono le spalle non mondate di almeno 5
chilogrammi, aventi le caratteristiche necessarie per la
produzione del "Salame Brianza".
Il macellatore è responsabile della
corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il
certificato del macello, che accompagna ciascuna partita di
materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia, deve
essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono
effettuati direttamente dall'Autorità di controllo indicata nel
successivo art. 7.
L’elaborazione del "Salame Brianza" deve
avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel
territorio della Brianza delimitata a nord dai contrafforti del
Monte Ghisallo, a sud dal corso del canale Villoresi, ad est dal
solco profondo del fiume Adda ed ad ovest dalla Strada Statale
Comasina, con la relativa fascia esterna di 2 km.
Art. 3
Materie prime
Il "Salame Brianza" è costituito dall’impasto
di carne suina: spalla disossata e snervata secondo buona
tecnica, friscoli di banco e triti di prosciutti, pancette e/o
gole senza grasso molle, sale, pepe a pezzi e/o macinato.
Possono inoltre essere impiegati: vino,
zucchero e/o destrosio e/o fruttosio e/o lattosio, colture di
avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio
alla dose massima di 195 parti per milione, nitrito di sodio e/o
potassio alla dose massima di 95 parti per milione, acido
ascorbico e suo sale sodico, aglio in dose minima.
Art. 4
Metodo di elaborazione
La produzione del "Salame Brianza", compreso
il confezionamento, l’affettamento ed il porzionamento, deve
avvenire nella zona delimitata dall’art. 2, con la seguente
metodologia di elaborazione: le spalle suine da avviare alla
mondatura devono essere di peso non inferiore a 5 chilogrammi,
essere mondate accuratamente secondo buona tecnica con
asportazione delle parti connettivali di maggiore dimensione e
del tessuto adiposo molle. Le spalle mondate, unitamente ai
triti di prosciutto, friscoli di banco e gole senza grasso molle
sono fatte sostare in cella frigorifera a temperatura di
congelazione o refrigerazione.
Successivamente avviene la macinatura con
tritacarne avente stampi con fori di 4-4,5 mm. per il salame di
peso non superiore ai 300 grammi e di 7-8 mm. per il salame di
peso superiore ai 300 grammi.
L’impastatura di tutti gli ingredienti può
essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione
atmosferica.
Il "Salame Brianza" deve essere insaccato in
budello naturale o artificiale eventualmente legato con spago o
posto in rete.
L’asciugamento del "Salame Brianza" è
effettuato a caldo (temperatura compresa tra 15° e 25°C) o a
freddo (temperatura compresa tra 3° e 7°C), non possono essere
adottate tecniche che prevedono una fermentazione accelerata.
L’asciugamento deve consentire una rapida disidratazione delle
frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento.
Art. 5
Stagionatura
La stagionatura deve essere condotta in
locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a
temperatura compresa tra 9° e 13°C. Il tempo di stagionatura,
periodo comprendente anche l’asciugamento, varia in funzione del
diametro del salame fresco, come viene indicato nella seguente
tabella:
Il "Salame Brianza" all'atto della immissione
al consumo presenta le seguenti caratteristiche fisiche,
chimico-fisiche e microbiologiche:
Caratteristiche organolettiche:
- aspetto esterno: forma cilindrica;
- consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza
non elastica;
- aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea,
con frazione adiposa priva di porzioni rancide; non sono
presenti frazioni aponeurotiche evidenti;
- colore: rosso rubino uniforme;
- odore: profumo delicato e caratteristico;
- sapore: gusto molto dolce e delicato mai acido.
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche
- proteine totali: min. 23%;
- rapporto collageno/proteine: max. 0,10;
- rapporto acqua/proteine: max. 2,00;
- rapporto grasso/proteine: max. 1,5;
- pH: >=5,3.
Caratteristiche microbiologiche
- carica microbica mesofila: >1x10 alla settima unità
formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobaciliacee e
coccacee.
Art. 7
Controlli
Fatte salve le competenze attribuite dalla
legge al medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento -
il quale ai sensi del capitolo quarto "controllo della
produzione" del D.Lgs. 30/12/1992, n. 537, accerta e mediante
una ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne
rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e,
in particolare, che la composizione corrisponda realmente alle
diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione
specialmente nel caso in cui sia usata la denominazione
commerciale di cui al capitolo quinto, punto 4 del sopracitato
decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal
riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza)
- la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del
presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali il quale può avvalersi
ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio del
"Salame Brianza" del Consorzio tra i produttori del "Salame
Brianza".
Art. 8
Designazione e presentazione
La designazione della denominazione di
origine protetta "Salame Brianza" deve essere fatta in caratteri
chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra
scritta che compaia in etichettatura ed essere seguita dalla
menzione "Denominazione di Origine Protetta".
Entrambe le suddette diciture sono
intraducibili.
Può inoltre comparire la sigla DOP in altra
parte dell’etichetta nel medesimo campo visivo. Per il prodotto
destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la
menzione "Denominazione di Origine Protetta" nella lingua del
paese di destinazione.
Tali indicazioni sono abbinate
inscindibilmente al logo della denominazione che figura in
allegato.
È vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista.
È tuttavia consentito l'utilizzo di
indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali
da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di
aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché
la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.
Qualora il logo sia direttamente stampato
sull’etichetta delle ditte produttrici, i quantitativi di
etichette, controllati dall’Organo indicato all’art. 7, debbono
corrispondere ai quantitativi di materia prima avviata alla
produzione del "Salame Brianza".
Il "Salame Brianza" può essere
commercializzato sfuso ovvero confezionato sottovuoto o in
atmosfera modificata, intero, in tranci o affettato. Le
operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento
devono avvenire, sotto la vigilanza della struttura di controllo
indicata all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione
indicata all'art. 2.