Nel presente regolamento:
a) per "legge", si intende la legge 13
febbraio 1990, n. 26;
b) per "organismo abilitato" si intende il
consorzio volontario di produttori ubicati nella zona delimitata
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge, di cui i Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, possono
avvalersi per lo svolgimento della vigilanza e dei controlli per
l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge e nel
presente regolamento;
c) per "produzione tutelata" si intende il
prosciutto di Parma recante il contrassegno di cui all'art. 1
della legge; per "circuito della produzione tutelata" si intende
tutto il sistema produttivo regolato dalla legge e dal presente
regolamento:
d) per "prescrizioni produttive" si intendono
le disposizioni emanate dall'organismo abilitato ai sensi
dell'art. 4, comma 1 della legge; per "direttive"' si intendono
tutte le disposizioni applicative emanate dall'organismo
abilitato e notificate ai Ministeri (di cui alla lettera b),
e) per "produttore di prosciutto di Parma",
ai fini dell'art. 23 comma 1, lettera g), della legge, si
intende il produttore che abbia destinato alla produzione di
origine tutelata una quantità di cosce suine fresche espressa in
chilogrammi pari almeno al 75% (settantacinque per cento), su
base annua, della produzione complessiva di prosciutto crudo
effettuata presso i propri stabilimenti ubicati nella zona di
cui all'art. 2, comma 1, della legge:
f) per "refrigerazione" si intende che le
cosce suine devono essere conservate nelle fasi di deposito e
trasporto ad una temperatura interna tra –1°C e + 4°C:
g) per "prosciuttificio" si intende lo
stabilimento di produzione riconosciuto nelle forme previste
dall'art. 12.
Art. 2
Prescrizioni produttive
1 . L'organismo abilitato, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, propone
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo
schema delle prescrizioni produttive.
2. Lo schema propositivo delle prescrizioni
produttive viene predisposto sentita la commissione di cui
all'art. 31, comma 7, e previa consultazione delle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul
piano nazionale.
Art. 3
Origine delle cosce suine
I. Le cosce suine fresche devono essere
ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle
prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in
una delle seguenti regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia,
Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.
Art. 4
Adempimenti degli allevatori
1. Per essere compresi nel circuito della
produzione tutelata, gli allevatori devono essere
preventivamente riconosciuti e codificati dall'organismo
abilitato.
2. A tal fine, gli allevatori interessati
presentano richiesta all'organismo abilitato, che ne dispone la
codificazione e fornisce la documentazione di cui all'art. 5.
3. L’allevatore riconosciuto appone sulle
cosce posteriori di ogni suino, entro il quarantacinquesimo
giorno dalla nascita, un timbro indelebile recante il proprio
codice di identificazione.
4. Nelle ipotesi in cui il suino timbrato
venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere
stato preventivamente codificato dall'organismo abilitato e deve
apporre un nuovo timbro indelebile recante il proprio codice di
identificazione, comunque prima dell'avvio alla macellazione.
5. Le modalità di codificazione e di
applicazione dei timbri di cui al presente articolo sono
stabilite dall'organismo abilitato, su conforme parere della
commissione di cui all'art. 31 comma 7.
Art. 5
Certificazioni dell’allevatore
I. All'atto della spedizione dei suini presso
il macello, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, la
certificazione di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge,
attestante l'osservanza delle prescrizioni produttive,
rilasciandone un esemplare al macellatore e trasmettendone un
altro all'organismo abilitato.
2. La certificazione di cui al comma I
avviene su supporti distribuiti a cura dell'organismo abilitato
e dallo stesso prenumerati e codificati.
3. Il veterinario ufficiale competente per
territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su
richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti
necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni
previste dalla legge e dal presente regolamento, nonché per
tutti gli accertamenti ritenuti indispensabili.
Art. 6
Controlli presso gli allevamenti
1. L'organismo abilitato, per lo svolgimento
dei propri compiti di vigilanza e controllo, può avvalersi
dell'opera di organismi professionali competenti, individuati su
conforme parere della commissione di cui all'art.31, i quali
destinano a tale scopo proprio personale qualificato.
2. I controlli, in particolare riguardano:
a) l’osservanza delle prescrizioni
produttive;
b) la regolare apposizione del timbro
indelebile di cui all'art. 4.
Art. 7
Adempimenti dei macellatori
1.I macelli che intendono fornire le cosce
fresche destinate alla produzione del prosciutto di Parma devono
inoltrare all'organismo abilitato domanda per ottenere un
apposito riconoscimento.
2. La domanda deve essere corredata dalla
documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione
sanitaria, nonché dei requisiti igienico-sanitari richiesti
dalle norme vigenti in materia.
3. L'organismo abilitato provvede alla
attribuzione di un codice di identificazione del macello ed alla
fornitura del timbro di cui all'art. 8.
Art. 8
Timbro del macellatore e controlli
1. Sulle cosce fresche destinate alla
preparazione del prosciutto di Parma il macellatore è tenuto
alla apposizione del timbro indelebile, impresso a fuoco sulla
cotenna, in modo ben visibile secondo le direttive impartite
dall'organismo abilitato.
2. Il timbro riproduce il codice di
identificazione del macello presso il quale è avvenuta la
macellazione.
3. Il macellatore è tenuto a munire ogni
singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad
apporre il timbro di cui al comma 1, di un esemplare o di una
copia della certificazione rilasciata nelle forme previste
dall'art. 5.
4. Qualora la certificazione originariamente
rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce
vengano destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate
forniture, il macellatore è tenuto a trasmettere, al
prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche
sulle quali è stato apposto il timbro di cui al comma 1, copia
della certificazione stessa nonché eventuali altri documenti
richiesti dall'organismo abilitato.
5. Il veterinario ufficiale competente per
territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su
richiesta dello stesso, tutti gli atti di ufficio ritenuti
necessari per controllare il regolare svolgimento delle
operazioni e degli adempimenti previsti dalla legge e dal
presente regolamento.
Art. 9
Laboratorio di sezionamento
1. I laboratori di sezionamento eventualmente
ricompresi nel circuito della produzione tutelata sono tenuti ad
unire alla documentazione accompagnatoria delle cosce fresche
destinate alla preparazione del prosciutto di Parma fotocopia
dei documenti previsti dalla vigente normativa amministrativa e
sanitaria, relativamente al trasferimento delle mezzene o degli
altri tagli da uno dei macelli riconosciuti, nonché copia della
certificazione di cui all'art. 5.
2. I laboratori di sezionamento sono altresì
tenuti alla trasmissione dei documenti di cui al comma 4
dell'art. 8 e ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 10
della legge.
Art. 10
Spese
Le spese derivanti agli allevatori ed ai
macella tori in applicazione della legge e del presente
regolamento sono regolate dal regime tariffario di cui all'art.
12 della legge e sono commisurate al costo dei servizi resi.
Art. 11
Riconoscimento dell’impresa produttrice
1. Le aziende che intendono produrre il
prosciutto di Parma devono essere riconosciute dall’organismo
abilitato e, a tal fine, presentano domanda dalla quale
risultino:
a) l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato di Parma;
b) la denominazione e la sede della ditta;
c) la sede dello stabilimento, nonché la
relativa capacità produttiva, con gli estremi della
autorizzazione sanitaria in conformità alle norme vigenti in
materia.
2. L'organismo abilitato, all'atto del
riconoscimento, provvede alla attribuzione di un numero di
identificazione del produttore; tale numero figura sul
contrassegno di cui all'art. I della legge.
3. Sono a carico delle aziende interessate
tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente
articolo e le spese per le perizie a tal fine richieste
dall’organismo abilitato o dall'interessato.
Art. 12
Idoneità degli stabilimenti
1. Per essere considerati idonei alla
produzione del prosciutto di Parma, gli stabilimenti devono
essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie
prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di:
a) locale per il ricevimento ed il primo
trattamento delle cosce suine:
b) celle dotate di apparecchiature sistemi
idonei a mantenere l'umidità e la temperatura ai livelli
prescritti nelle norme vigenti per le fasi di salagione e
riposo;
c) altri locali indipendenti per le
operazioni di stagionatura.
Art. 13
Registro del produttore
1. Il produttore. deve tenere per ogni
singolo stabilimento un apposito registro, suddiviso in fogli
mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte
mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati
nel sigillo.
2. Il registro deve indicare:
a) il numero d'ordine progressivo e la data
di ogni singola registrazione;
b) il numero delle cosce con l'indicazione
della data di apposizione del sigillo e del macello di
provenienza;
c) il numero delle cosce con sigillo
pervenute da altro stabilimento;
d) il numero delle cosce con sigillo inviate
ad altro stabilimento;
e) il numero delle cosce dalle quali viene
asportato il sigillo;
f) il numero dei prosciutti muniti di
contrassegno, con l'indicazione del numero progressivo del
verbale e della data delle relative operazioni;
3. Nel registro sono inoltre annotati, in
apposita sezione, le decisioni, le osservazioni ed i
provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato,
relativi ad errori o ad irregolarità riscontrati.
Art. 14
Controlli presso gli stabilimenti
1. Per ogni operazione di introduzione di
cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto di
Parma presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato
dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di
accompagnamento nonché quella di cui all'art. 8, comma 4, ed
accerta:
a) gli allevamenti ed il macello di
provenienza l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di
spedizione lo stabilimento di lavorazione;
b) il numero delle cosce fresche munite dei
timbri di cui agli articoli 4 e 8;
c) l'assenza di trattamenti diversi dalla
refrigerazione.
Art. 15
Sigillo
1. Per ottenere l'apposizione del sigillo
sulle cosce fresche, il produttore deve farne richiesta
all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati,
controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni.
2. L'apposizione del sigillo è effettuata a
cura del produttore, comunque prima della salagione, in modo da
rimanere visibile permanentemente.
3. Il sigillo riporta l'indicazione del mese
e dell'anno di inizio della lavorazione; tale data equivale alla
data di produzione ai sensi delle leggi vigenti in materia di
vigilanza sanitaria sulle carni.
4. L'incaricato dell'organismo abilitato
vieta l'apposizione del sigillo:
a) sulle cosce ritenute non idonee alla
produzione tutelata;
b) sulle cosce non accompagnate dalla
prescritta documentazione o prive dei timbri di cui agli
articoli 4 e 8;
c) sulle cosce che risultino ricavate da
suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.
5. Qualora circostanze pregiudizievoli
vengano accertate successivamente, il sigillo eventualmente già
apposto è rimosso a cura degli incaricati dell'organismo
abilitato. che redigono apposito verbale.
6. Il produttore può far inserire a verbale
sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli
incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine
di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della
stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari
di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.
Art. 16
Verbalizzazione delle operazioni
1. Al termine delle operazioni di cui agli
articoli 14 e 15, viene redatto per ogni partita avviata alla
produzione tutelata apposito verbale contenente le seguenti
indicazioni:
a) gli estremi del documento sanitario di
accompagnamento;
b) la data della salagione;
c) il numero ed il peso complessivo delle
cosce fresche sulle quali è stato apposto il sigillo;
d) il numero ed il peso complessivo delle
cosce ritenute inidonee od oggetto di contestazione;
e) il numero ed il peso complessivo delle
cosce sulle quali non è stato apposto il sigillo trattenute
presso lo stabilimento, ovvero da rendere al macello
conferitore, avvero da avviare ad altro stabilimento.
2. L'operazione di apposizione del sigillo
deve risultare distintamente per ciascuna partita nell'apposito
registro.
3 Il verbale è redatto in duplice copia, di
cui una è conservata presso lo stabilimento di lavorazione e
l'altra dall'organismo abilitato.
4. Il produttore può far inserire a verbale
sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli
incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine
di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della
stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari
di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.
5. Qualora, in esito al nuovo esame
effettuato, le cosce oggetto della contestazione risultino
idonee alla produzione tutelata, la data della relativa
operazione è quella del giorno dell’avvenuta contestazione; le
cosce oggetto di contestazione sono custodite con le cautele
necessarie per impedire la loro manomissione, previa
identificazione, a cura dell'organismo abilitato che le affida
in custodia al produttore presso lo stabilimento di lavorazione.
6. L'incaricato dell'organismo abilitato può
procedere all'identificazione delle cosce ritenute non idonee e
che non costituiscono oggetto di contestazione, in tutti i casi
in cui lo ritenga necessario, mediante l'applicazione di
,specifici contrassegni indicati a verbale.
Art. 17
Fasi della lavorazione
1. La lavorazione del prosciutto di Parma,
dalla macellazione sino alla applicazione del contrassegno,
avviene attraverso le seguenti fasi:
- isolamento;
- raffreddamento;
- rifilatura;
- salagione;
- riposo;
- lavaggio;
- asciugamento;
- stagionatura.
2. È consentito l'impiego di sale (cloruro di
sodio) e di pepe, con esclusione di ogni trattamento chimico.
3. Nel corso della stagionatura, anche a più
riprese, si procede alla sugnatura mediante rivestimento in
superficie, sulla porzione scoperta della coscia, con un impasto
composto di sugna, sale, pepe e derivati di cereali; tale
impasto non è considerato ingrediente ai fini
dell'etichettatura.
4. Completata la lavorazione, è vietata
l'aggiunta di qualsiasi sostanza nonché la ripetizione di un
precedente trattamento, ad esclusione della sugnatura e del
lavaggio.
5. Per la stagionatura, le cosce vengono
collocate in appositi locali muniti di superfici finestrate tali
da consentire una opportuna ventilazione ed un adeguato ricambio
dell'aria. Tali locali possono essere muniti di attrezzature
idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche
termoigrometriche, proprie dell'ambiente.
Art. 18
Trasferimento delle cosce
1. Salvo che nei primi sei mesi della
lavorazione, è consentito il trasferimento delle cosce munite
del sigillo presso altro stabilimento abilitato alla produzione
del prosciutto di Parma.
2. Da parte dell'interessato deve essere
presentata preventiva richiesta scritta all'organismo abilitato,
che prescrive le modalità da osservare, esercita i necessari
controlli e può opporsi al trasferimento con motivato
provvedimento scritto.
3. Il trasferimento è consentito, in deroga
al comma I, ove sussistano provate motivazioni di forza maggiore
tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare
la loro perdita o il loro deperimento; si applicano in tal caso
le procedure di cui al comma 2.
4. Ogni operazione di trasferimento, a
qualsiasi titolo venga effettuata, deve essere annotata sul
registro.
Art. 19
Controllo ed ispezioni
1. Durante le fasi della lavorazione, gli
incaricati dell'organismo abilitato possono operare controlli ed
ispezioni sia per effettuare verifiche ed esami sulle carni, sia
per accertare la regolarità della tenuta dei registri e di ogni
altra documentazione, sia per constatare che le modalità di
lavorazione corrispondano alle prescrizioni della legge e del
presente regolamento.
2. In caso di contestazione, ovvero in caso
di accertamenti il cui esito non sia immediato, gli incaricati
dell'organismo abilitato provvedono ad una speciale
identificazione del prodotto.
3. Il veterinario ufficiale incaricato della
vigilanza sanitaria mette a disposizione dell'organismo
abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti d'ufficio
ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle
operazioni e l'osservanza delle prescrizioni previste dalla
legge e dal presente regolamento.
Art. 20
Apposizione del contrassegno
1 .Gli incaricati dell'organismo abilitato
presenziano all'apposizione del contrassegno, accertando
preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) compimento del periodo minimo di
stagionatura prescritto, previo esame dei registri, della
documentazione e del sigillo e computando nel periodo stesso il
mese nel quale è stato apposito il sigillo;
b) conformità delle modalità di lavorazione;
c) esistenza delle caratteristiche
merceologiche prescritte dalla legge;
d) rispetto della osservanza dei parametri
analitici di cui all'art. 3 della legge.
2. Gli incaricati procedono preliminarmente
alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per
ricavarne un giudizio probante di qualità; se necessario,
possono effettuare l'ispezione del prodotto, mediante apertura
di prosciutti fino ad un massimo di 5 per mille o frazione di
mille, che restano a carico del produttore.
3. Le caratteristiche organolettiche sono
valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione
solo per lievissime deficienze.
4. Il contrassegno è apposto, anche in più
punti, sulla cotenna del prosciutto in modo da restare visibile
fino alla completa utilizzazione del prodotto.
5. L'organismo abilitato custodisce la
matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno; gli
strumenti devono recare ciascuno il numero di identificazione
del produttore di cui all'art. 11, comma 2, e sono affidati
dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione
dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti.
6.Gli strumenti per l'applicazione del
contrassegno possono recare anche speciali segni di
identificazione disposti dall'organismo abilitato in funzione
delle procedure di controllo.
Art. 21
Parametri analitici
1. L'organismo abilitato propone al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento i
parametri analitici, di cui all'art. 3 della legge.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere
corredata di idonea relazione tecnica concernente la definizione
dei parametri analitici e delle relative soglie minime e
massime.
Art. 22
Verbalizzazione apposizione contrassegno
1. L'incarico dell'organismo abilitato
compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno,
apposito verbale da cui risultino:
a) il numero dei prosciutti presentati per
l'apposizione del contrassegno,
b) la data dell'inizio della lavorazione;
c) riferimenti per l'individuazione del'
prodotto, riportati nell'apposito registro;
d) il numero complessivo dei prosciutti sui
quali è apposto il contrassegno e la data delle relative
operazioni;
e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei
alla produzione tutelata;
f) il numero dei prosciutti eventualmente
oggetto di contestazione.
2. I prosciutti oggetto di contestazione sono
custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di
eventuali segni di identificazione, per impedire la loro
sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura
dell’organismo abilitato che li affida in custodia al
produttore.
3. Il produttore, al quale viene consegnata
una copia del verbale, può inserire sue osservazioni e chiedere,
entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con
l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle
conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio
consulente.
4. I prosciutti non idonei alla produzione
tutelata Sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento
è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato
dell'organismo abilitato.
5. Le operazioni di apposizione del
contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere
trascritte nell'apposito registro.
Art. 23
Annullamento del contrassegno
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato
provvedono all'asportazione del contrassegno in occasione di
verifiche da Cui risulti che lo stesso è apposto su prosciutti
non idonei o non conformi.
2. Delle operazioni eseguite è redatto
apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei
prosciutti a cui è stato rimosso il contrassegno.
3. Il produttore può far inserire a verbale
sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli
incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine
di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della
stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari
di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.
Art. 24
Sezionamento in tranci
1. Le operazioni di riduzione in tranci del
"prosciutto di Parma" devono essere effettuate in modo che sulla
cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente
apposto presso i prosciuttifici.
Art. 25
Affettamento
1. Le operazioni di affettamento e
confezionamento del "prosciutto di Parma" sono effettuate presso
laboratori situati nella zona tipica, di cui all'art. 2, comma
1, della legge, attrezzati in modo specifico e preventivamente
riconosciuti dall'organismo abilitato.
2. Gli interessati devono presentare istanza
all'organismo abilitato, indicando:
a) l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria. artigianato e agricoltura di Parma;
b) la ragione sociale e la sede della ditta;
c) la sede del laboratorio di
confezionamento.
d) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria.
3. L'organismo abilitato, espletati gli
accertamenti ritenuti necessari, provvede al riconoscimento del
laboratorio ed alla attribuzione di uno specifico numero di
identificazione.
4. Qualora il laboratorio sia ricompreso
nell’ambito di uno stabilimento di produzione già riconosciuto
il numero di identificazione può coincidere con quello
attribuito ai sensi dell’art. 11, comma 2.
Art. 26
Contrassegno prosciutto affettato
1. Gli incaricati dell'organismo abilitato
presenziano alle operazioni di affettamento e confezionamento
del prosciutto di Parma cd accertano:
a) i riferimenti necessari alla
individuazione dei prosciutti oggetto di confezionamento,
desunti dal registro o, se il laboratorio di confezionamento non
è annesso ad uno stabilimento riconosciuto, da un documento di
trasporto rilasciato dal produttore, sii cui saranno richiamati
i riferimenti in questione;
b) il numero ed il peso dei prosciutti
provvisti del contrassegno, del quale gli incaricati prescrivono
la asportazione per l’affettamento;
c) il numero ed il peso complessivo dei
prosciutti ritenuti inidonei.
2. Gli incaricati dell'organismo abilitato
accertano l'avvenuta asportazione del contrassegno e verificano
altresì:
a) il numero ed il peso complessivo dei
prosciutti cui e stato asportato il contrassegno;
b) l'avvenuto affettamento e il peso
complessivo netto del prosciutto affettato per il
confezionamento;
c) il numero delle confezioni sulle quali
viene applicato il contrassegno.
3. Per i prosciutti e le confezioni oggetto
di contestazione si osservano le procedure di cui all'art. 22.
4. Le operazioni compiute sono fatte
risultare in apposito verbale compilato a cura dell’incaricato
dell'organismo abilitato, copia del quale viene rilasciata dalla
ditta interessata.
Art. 27
Abilitazione dei fornitori di confezionamento
1. Le ditte confezionatrici riconosciute ai
sensi dell'art. 25 devono notificare contestualmente all'istanza
ivi prevista e, successivamente, in tempo comunque utile,
all'organismo abilitato, la ragione sociale e la sede del
fornitore delle confezioni.
2. Il fornitore delle confezioni è abilitato
a fornire le stesse con l'osservanza delle prescrizioni
stabilite dall’organismo abilitato.
Art. 28
Registro del confezionatore
Il laboratorio di confezionamento
riconosciuto deve tenere un apposito registro nel quale; per
ogni singola operazione, devono essere distintamente indicati:
a) il numero d'ordine progressivo e la data
della registrazione:
b) il numero dell'operazione di scarico
rilevabile dal registro di cui all'art. 13 o, nel caso di
laboratorio autorizzato non annesso ad uno stabilimento
riconosciuto, gli estremi del documento di trasporto ricevuto;
c) il numero ed il peso complessivo dei
prosciutti provvisti del contrassegno;
d) il numero ed il peso complessivo dei
prosciutti ritenuti inidonei;
e) il numero ed il peso complessivo dei
prosciutti dai quali è stato asportato il contrassegno per il
successivo confezionamento;
f) il peso complessivo netto del prosciutto
affettato;
g) il numero delle confezioni prodotte e la
data di confezionamento.
Art. 29
Etichettatura
1. Le indicazioni obbligatorie da riportare
nella etichettatura del prosciutto di Parma, con le modalità
previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109. 50110
le seguenti:
a) per il prosciutto di Parma intero con
osso:
- "prosciutto di Parma" seguita da "denominazione di
origine tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e
la sede del produttore o de! venditore:
- la sede dello stabilimento di produzione;
b) per il prosciutto di Parma confezionato,
intero, disossato oppure presentato in tranci od affettato:
- "prosciutto di Parma" seguita da "denominazione di
origine tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del
produttore o del confezionatore o del venditore;
- la sede dello stabilimento di confezionamento:
- la data di produzione, qualora il sigillo non risulti
più visibile per i fini di cui all'art. 15, comma 3;
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione:
- le modalità di conservazione;
- la dicitura di identificazione del lotto.
2. È vietata l'utilizzazione di qualificativi
quali, "classico", "autentico", "extra", "super", e di altre
qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla
denominazione di vendita, ad esclusione di "disossato" ed
"affettato" nonché di altre indicazioni non specificamente
previste dal presente articolo, fatte salve le esigenze di
adeguamento ad altre prescrizioni di legge.
3. I divieti di cui al comma 2 sono estesi
anche alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma.
del prosciutto tutelato.
4. Qualora venga utilizzato quale ingrediente
di un altro prodotto alimentare il prosciutto di Parma deve
essere menzionato con la sola dicitura "prosciutto".
Art. 30
Piano di programmazione
1 .L'organismo abilitato può adottare
prescrizioni ed emanare direttive in relazione alla adozione di
piani di programmazione della produzione tutelata.
2. I piani di cui al comma 1, e le eventuali
successive modifiche, sono adottati dall'organismo abilitato ed
approvati dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste e con il Ministero della sanità.
3. I piani sono costituiti da una relazione
indicante le motivazioni tecniche, produttive ed economiche,
nonché i criteri adottati per la loro formulazione e le modalità
di determinazione delle eventuali quote di produzione spettanti
ad ogni stabilimento riconosciuto, unitamente ai sistemi di
controllo del relativo sviluppo.
4. Nel caso di applicazione dei piani di
programmazione, l'aliquota di prodotto a denominazione di
origine di cui all'art. I, lettera e), potrà essere variata
secondò criteri omogenei esplicitati dall’organismo abilitato
nella relazione di cui al comma 3.
Art. 31
Consorzi incaricati della vigilanza
1. Qualora un consorzio volontario di
produttori venga incaricato quale organismo abilitato ai sensi
della legge e del presente decreto, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nomina il presidente del
collegio sindacale.
2. L'incarico di vigilanza viene affidato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con il Ministro della sanità e con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
3. Lo statuto del consorzio è approvato dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della
sanità. Esso deve prevedere i seguenti organi: assemblea,
presidente, vice presidente, consiglio di amministrazione,
comitato esecutivo e collegio sindacale. Le modifiche dello
statuto sono preventivamente approvate con la medesima
procedura.
4. Del consiglio di amministrazione fanno
parte un membro nominato dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Parma e tre membri nominati dalle
organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul
piano nazionale.
5. Il consiglio di amministrazione è
validamente costituito con l'accettazione dei soli membri
elettivi, nelle more delle nomine dei membri di cui al comma 4,
che rimangono in carica fino alla data della loro sostituzione.
6. I membri del consiglio di amministrazione
di cui al comma 4 sono scelti tra persone qualificate ed
estranee alle strutture amministrative delle organizzazioni
interessate.
7. Il consorzio deve inoltre disporre di una
commissione interprofessionale, costituita da rappresentanti
degli allevatori, dei macellatori e dei produttori, che assicuri
agli organi consortili attività di orientamento e consulenza,
relativamente all'applicazione delle prescrizioni disposte dalla
legge 'e dal presente regolamento nonché delle direttive
adottate dal consorzio stesso.
8. Salvo quanto previsto al comma 4, alla
composizione degli organi consortili di cui al comma 3 possono
partecipare soltanto i produttori di cui all'art. I, comma 1,
lettera e) del presente regolamento.
Art. 32
Richiesta dell'incarico di vigilanza
1. La richiesta dell'incarico di vigilanza
deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio
volontario al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, corredata dai seguenti documenti:
a) elenco degli associati, unito ad una
dichiarazione del legale rappresentante attestante la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11 della legge;
b) copia autentica dell'atto costitutivo e
dello statuto del consorzio;
c) relazione sull'organizzazione tecnica ed
amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui può
disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
2. La domanda ed i documenti sopra indicati
devono essere inviati in triplice copia.
Art. 33
Svolgimento dell'incarico di vigilanza
1. Il consorzio incaricato della vigilanza in
qualità di organismo abilitato deve trasmettere ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità una relazione
annuale sull'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i
bilanci approvati - corredati dalle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale - nonché copia delle
delibere adottate e delle direttive emanate in applicazione
della legge.
Art. 34
Scioglimento del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione del
consorzio al quale è affidato l'incarico di vigilanza può,
previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della
sanità, nei casi previsti dall'art. 2619 del codice civile.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma l è
nominato, per la gestione straordinaria, un commissario
governativo che provvederà entro sei mesi alla convocazione
dell'assemblea per la nomina di un nuovo consiglio di
amministrazione.
3. Nei casi di maggiore gravità, e
segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono
svolte irregolarmente, può essere disposta, con decreto dei
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della
sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza.
4. La revoca è obbligatoria quando vengano
meno le condizioni di cui all'art. 11, comma 2, della legge.
5. Il consorzio che per qualsiasi motivo
abbia perduto la qualifica di organismo abilitato deve
consegnare i sigilli, i punzoni, le matrici, i registri e,
comunque, tutto il materiale in suo possesso necessario allo
svolgimento dell'attività prevista dalla legge e dal presente
regolamento.
Art. 35
Personale di vigilanza
1. Il personale incaricato della vigilanza
può svolgere ispezioni ed indagini e richiedere l'esibizione di
ogni documentazione ritenuta utile, nonché ottenere copia della
stessa anche al fine della rilevazione degli illeciti
amministrativi e penali; può accedere liberamente presso gli
allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché presso i
fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti nel
circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si
producano o si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo,
o si smercino, prosciutti.
2. Degli accertamenti ispettivi e peritali
relativi alle violazioni della legge e del presente regolamento
è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati; nel
caso che i fatti accertati siano oggetto di sanzioni
amministrative, gli agenti incaricati specificano a verbale la
descrizione del fatto che potrà essere oggetto di addebiti.
3. L'applicazione delle sanzioni
amministrative è avviata nelle forme previste dalla legge e dal
presente regolamento, dall'organismo abilitato.
4. Nella ipotesi di accertamento di fatti
costituenti reato, deve essere data notizia all'autorità
giudiziaria competente.
5. Gli organi di vigilanza e di controllo
diversi dall'organismo abilitato, qualora accertino violazioni
della legge e del presente regolamento, inviano immediatamente
per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo abilitato, con
la prova delle eseguite contestazioni.
Art. 36
Adempimenti ministeriali
1. Indipendentemente dalla sentenza penale di
condanna e dall'applicazione di sanzioni amministrative per le
violazioni alla legge e comunque, nei casi previsti dagli
articoli 13, 14 e 15 della stessa, l'organismo abilitato può
richiedere al Ministro dell'industria, del commercio e
dell’artigianato l'emissione dei provvedimenti ivi contemplati.
2. La richiesta deve essere accompagnata
dalla documentazione giustificativa degli addebiti mossi e dalle
eventuali controdeduzioni inviate dal contravventore.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sussistendo la violazione, determina il
periodo di applicazione del provvedimento e ne dà comunicazione
all'organismo abilitati il quale notifica il provvedimento alla
parte interessata per l'esecuzione.
Art. 37
Adempimenti degli UU.PP.I.C.A.
1. L'ufficio provinciale dell'industria, del
commercio e dell'artigianato competente per territorio per
l'irrogazione delle sanzioni amministrative riceve, ai sensi
dell'art. 21 della legge, la comunicazione dell'organismo
abilitato accompagnata dalle eventuali controdeduzioni formulate
dal contravventore, l'ufficio predetto esamina i documenti
inviati e, dopo aver determinato la natura della sanzione,
provvede alla notifica di cui all'art. 21 della legge. Qualora
la sanzione abbia natura pecuniaria, il contravventore può
effettuare, entro sessanta giorni dalla contestazione, il
pagamento in misura ridotta nei modi previsti. dall'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne dà comunicazione
all'organismo abilitato.
2. Gli organi di vigilanza e di controllo
diversi dall'organismo abilitato qualora accertino violazioni
della legge e del presente regolamento, seguono la procedura di
cui all'art. 21 della legge.
Art. 38
Riconoscimento della qualifica di ispettore
1. L’espletamento dei compiti di vigilanza
affidati al consorzio è svolto da ispettori cui è riconosciuta
la qualifica di agente di polizia giudiziaria, ai sensi
dell'art. 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata
loro attribuita dal prefetto di Parma la qualifica di guardia
particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.
2. L'organismo abilitato emana il regolamento
organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto
alle operazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il personale decade dalla qualifica di
agente di polizia giudiziaria e di guardia particolare per
estinzione del rapporto di lavoro.
4. Il personale incaricato di svolgere i
compiti di vigilanza deve essere munito di un documento di
riconoscimento rilasciato dall'organismo abilitato o da altra
amministrazione pubblica, da esibire ogni volta che si procede
ad una operazione di controllo.
Art. 39
Tenuta e conservazione dei registri, delle certificazioni e dei
verbali
1. I registri previsti nel presente
regolamento sono forniti e vidimati in ciascun foglio
dall'organismo abilitato a richiesta e spese delle ditte
interessate e devono essere conservati almeno fino al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata
effettuata l'ultima registrazione. Tutte le registrazioni sugli
stessi devono essere effettuate, senza abrasioni o spazi in
bianco, entro il giorno successivo a quello delle operazioni cui
si riferiscono.
2. Ciascun esemplare. o copia dei certificati
di cui all'art. 5, dei verbali redatti dagli incaricati
dell'organismo abilitato in base alle disposizioni del presente
regolamento e di ogni altro documento prescritto dallo stesso,
deve essere conservato in fascicoli annuali, almeno fino al 31
dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata
rilasciata la certificazione o redatto il verbale o il
documento.
Art. 40
Disposizioni sanitarie
1. Per i prodotti in commercio non conformi
alle norme di cui all'art. 29 è concesso un periodo di
smaltimento di centottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'art. 31, comma
4, si applicano a decorrere dalla data del rinnovo delle cariche
sociali immediatamente successiva a quella di entrata in vigore
del presente regolamento.