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Disciplinare della Denominazione di Origine Protetta "Prosciutto
di Modena"Provvedimento 25 gennaio 1999 e
modifiche – GURI n. 33 del 10 febbraio 1999
(Iscrizione
nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n.
1107/96)
A
Nome del prodotto che comprende la
denominazione d'origine
A.1 Il nome del prodotto è "Prosciutto di
Modena".
A.2 La denominazione d'origine "Prosciutto di
Modena" è giuridicamente protetta a livello azionale dalla legge
della Repubblica Italiana 12 gennaio 1990 n. 11 "Tutela di
denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione
della zona di produzione e caratteristiche del prodotto",
attualmente in vigore.
B
Descrizione del prodotto mediante indicazione
delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche,
chimiche, microbiologiche ed organolettiche
B.1 La denominazione di origine del
"Prosciutto di Modena" è riservata esclusivamente al prosciutto
le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura
completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione e viene
attestata dal contrassegno previsto dalla legge gennaio 1990, n.
11, atto a garantire l'origine, 1’identificazione e l'osservanza
di disposizioni produttive contenute nel presente disciplinare.
B.2 Il prosciutto di Modena è ottenuto
esclusivamente dalla coscia fresca di suini nati, levati e
macellati nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Veneto,
Lombardia, Piemonte, Molise Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo,
Lazio, Friuli Venezia Giulia, secondo le prescrizioni produttive
contenute presente disciplinare.
B.2.1 I suini devono essere macellati in
ottimo stato sanitario e dissanguati secondo le migliori
tecniche di produzione, non prima del nono mese dalla nascita.
B 2.2 È esclusa l'utilizzazione di verri e
scrofe.
B.2.3 La coscia fresca deve avere per base
ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila elle ossa
tarsiche.
B.2.4 Le cosce dei suini impiegate per la
preparazione del Prosciutto di Modena devono essere di peso
sufficiente a far conseguire un peso, a fine stagionatura, non
inferiore ai sette chilogrammi.
B.2.5 Lo spessore del grasso della parte
esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in
corrispondenza della testa del femore (sottonoce), con la coscia
e la relativa faccia esterna poste sul piano orizzontale, non
deve essere inferiore a 15 millimetri, cotenna compresa funzione
della pezzatura.
B.2.6 La giusta consistenza del grasso è
stimata attraverso la determinazione del numero di odio e/o del
contenuto di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno
ed esterno del pannicolo adiposo sottocutanea della coscia. Per
ogni singola coscia il numero di jodio non deve superare 70 ed
il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al
15%.
B.2.7 Sono escluse le cosce provenienti da
suini con miopatie conclamate (PSE, DFD, costumi evidenti di
pregressi processi flogistici e traumatici, ecc.), accertate
obiettivamente e certificate, al macello, da un medico
veterinario.
B.2.8 Dopo la macellazione, le cosce suine
non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento
di conservazione, ivi compresa ha congelazione. Per
refrigerazione si intende che le cosce suine devono essere
conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una
temperatura interna variabile tra - 1 grado C° e + 4 gradi C°.
B.2.9 Non è ammessa la lavorazione di cosce
suine che risultino ricavate da suini macellati a meno di 24 o
da oltre 120 ore.
B.3 Il prosciutto di Modena, al termine della
stagionatura presenta particolari caratteristiche organolettiche
e qualitative, che si concretizzano in una oggettiva
caratterizzazione e nella ricorrenza di determinati parametri;
questi ultimi sono l'inequivocabile risultato della
correlazione, confermata nel tempo fra caratteristiche
organolettiche e parametri chimici in funzione delle metodiche
produttive.
B.3.1 Le particolari caratteristiche
organolettiche e qualitative del prosciutto di Modena rispondono
ai seguenti requisiti.
a) forma a pera, con esclusione del piedino
ottenuta con l'eliminazione dell'eccesso di grasso mediante
rifilatura ed asportazione di parte delle cotenne e del grasso
di copertura;
b) peso minimo non inferiore a chilogrammi
sette; di norma ricompreso tra gli otto e dieci chilogrammi,
c) colore rosso vivo del taglio;
d) sapore sapido ma non salato;
e) aroma di profumo gradevole, dolce ma
intenso anche nelle prove dell'ago;
f) consistenza caratteristica della carne
dell’animale di provenienza.
B.3.2 Per quanto. riguarda l'osservanza di
determinati parametri, il prosciutto di Modena è altresì
caratterizzato dall'osservanza di requisiti, verificati mediante
l'analisi chimica e riferiti alla composizione centesimale di
una frazione del muscolo bicipite femorale, rilevati prima
dell'apposizione del contrassegno di cui al punto B. 1 del
presente disciplinare.
B.3.3 L’umidità percentuale non deve essere
inferiore al 50%, né superiore al 61%.
B.3.4 I1 cloruro di sodio in percentuale non
deve essere inferire al 4,5% né superiore al 6,7%.
B.3.5 Il quoziente del rapporto tra la
composizione percentuale di cloruro di sodio e l’umidità
percentuale (espresso in valori numerici moltiplicati per 100)
non deve essere inferiore a 7,4 né superiore a 13,5.
B.3.6 L’indice di proteolisi (composizione
percentuale delle frazioni azotate solubili in acido
tricloroacetico – TCA - riferite al contenuto in azoto totale)
non deve essere inferiore al 21%, né superiore al 31%.
B.3.7 Il peso del prosciutto di Modena intero
è di norma ricompreso tra di otto e i dieci chilogrammi, e
comunque mai inferiore a sette chilogrammi.
B.4 Il prosciutto di Modena è
commercializzato anche frazionato; in tal caso su ogni mezzo o
porzione viene apposto il contrassegno di cui al punto B.1.
Qualora non sia possibile conservare sul prodotto il
contrassegno, questo dovrà essere apposto in modo indelebile ed
inamovibile sulla confezione, sotto il controllo dell'organismo
abilitato.
C
Delimitazione della zona geografica e rispetto
delle condizioni di cui all’art. 2, par. 4
C.1 La zona tipica di produzione del
prosciutto di Modena, cosi come individuata e eliminata dalla
Legge 12 gennaio 1990, n. 11 corrisponde alla particolare zona
collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro
e sulle valli confluenti, e che, Partendo dalla fascia
pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i
territori dei seguenti Comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro,
Spilarnberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro,
Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello,
Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogrio, Pievepelago,
Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montanto,
Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello
di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano,
San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (già Ciano d'Enza),
Viano, Castelnuovo Monti.
C.2 Nella zona di cui al punto C. 1 devono
essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e
devono quindi svolgersi tutte le fasi di trasformazione della
materia prima, previste dalla presente disciplinare fino alla
stagionatura completa.
I laboratori di confezionamento e
affettamento del prosciutto di Modena devono essere ubicati nel
territorio delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna,
nelle quali sono ricompresi i comuni di cui al punto C.1.
C.3 La materia prima (crf. Punto B.2.)
proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di
trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle
regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise,
Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli Venezia Giulia.
C.4 Nella suddetta zona di provenienza della
materia prima hanno sede tutti gli allevamenti dei suini le cui
cosce sono destinate alla produzione del prosciutto di Modena e
gli stabilimenti di macellazione abilitati alla relativa
preparazione, nonché i laboratori di sezionamento eventualmente
ricompresi nel circuito della produzione tutelata.
C.5 Tale zona di provenienza della materia
prima è rispondente a quanto richiesto dalla legge 12.01.1990 n.
11 così come modificata dall'articolo 60 della legge 19 febbraio
1992, n. 142, e sue eventuali e successive modifiche ed
integrazioni.
C.6 Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 5, del
Reg. CEE n. 2081/92, la produzione delle materie prime deve
soddisfare le seguenti prescrizioni e condizioni particolari.
C.6.1 Le razze, l'allevamento e
l'alimentazione dei suini devono essere idonei a garantire le
tradizionali qualità del prodotto in esito a precise
prescrizioni produttive, originate da peculiari tecniche
d'allevamento praticate nella zona considerata, puntualmente
codificate e pertanto riconosciute e generalmente adottate
all'interno del circuito della produzione tutelata.
C.6.2 Sono pertanto ammessi gli animali in
purezza o derivati, delle razze tradizionali di
base Large White e Landrace, cosi come
migliorate dal Libro Genealogico Italiano. Sono altresì ammessi
gli animali derivati dalla razza Duroc, cosi come migliorati dal
Libro Genealogico Italiano.
C.6.3 Sono inoltre ammessi gli animali di
altre razze, meticci e ibridi, purché provengano da schemi di
selezione od incrocio con finalità compatibili con quelle del
Libro Genealogico Italiano, per la produzione dei suino pesante.
C.6.4 In osservanza alla tradizione, sono
comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con
particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS) che
oggi sono rilevati obiettivamente anche sugli animali "post
mortem" e sui prosciutti stagionati.
C.6.5 Sono in ogni caso esclusi gli animali
che non producono cosce conformi al presente disciplinare, con
riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda B.
C.6.6 Sono comunque esclusi gli animali in
purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e
Spot Poland.
C.6.7 I tipi genetici utilizzati devono
assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone
efficienze, e comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di
160 chilogrammi (più o meno 10%).
C.6.8 Gli alimenti consentiti, le quantità, e
le modalità di impiego devono essere quelli riportati nelle
tavole prescritte, che seguono al successivo punto C.13.
C.6.9 L'alimento dovrà essere preferibilmente
presentato in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione,
con siero di latte.
C.6.10 Rispetto alle quantità indicate nel
presente disciplinare sono ammesse tolleranze massime del 10%.
C.6.11 Ai fini di ottenere un grasso di
copertura di buona qualità nell'alimento è consentita una
presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza
secca della dieta.
C.6.12 Siero di latte (sottoprodotto di
cagliate) e latticello (sottoprodotto della lavorazione del
burro) insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.
C.6.13 Se associato a boriando il contenuto
totale di azoto deve essere inferiore al 2 %.
C.6.14 Patata disidratata e manioca insieme
non devono superare il 15% della sostanza secca della razione,
C.7 I fattori di caratterizzazione della
coscia suina fresca sono prescritti nelle condizioni indicate
nella precedente scheda B.
C.8 Le fasi di allevamento dei suini
destinati alla produzione del prosciutto di Modena sono cosi
definite:
- allattamento: da 0 a 30 giorni sotto scrofa
- svezzamento: da 30 a 80 giorni
- magronaggio: da 30 a 80 chilogrammi di peso
- ingrasso: da 80 a 160 chilogrammi e oltre
C.8.1 Le tecniche di allevamento sono
finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve
essere perseguito assicurando moderati accrescimenti
giornalieri, nonché la produzione di carcasse incluse nelle
classi centrali della Classificazione CEE.
C.8.2 Le strutture e le attrezzature
dell'allevamento devono garantire agli animali condizioni i
benessere.
C.8.3 I ricoveri devono risultare ben
coibentati e ben aerati, in modo da garantire la giusta
temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei
gas nocivi.
C.8.4 I pavimenti devono essere
caratterizzati da una bassa incidenza di fessurazioni e
realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed
antisdrucciolevoli.
C.8.5 In relazione alla tipologia
dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono
esentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.
C.9 L'unicità del suino pesante italiano è
stata riconosciuta direttamente dalla Comunità. infatti in sede
di applicazione del Reg. CEE n. 3220/84 - concernente la
classificazione commerciale delle carcasse suine - ha
riconosciuto unicamente all'Italia la presenza sul territorio
della due popolazioni suine:
- il suino leggero, macellato a pesi conformi
alle medie europee e destinato al consumo di carni fresche
- il suino pesante, macellato a pesi
superiori ai 150/160 chilogrammi, le cui carni sono destinate
all'industria salumiera.
Questo ha portato a distinguere le carcasse
in "leggere" e "pesanti" alla applicazione di due formule
nettamente diverse nella valutazione commerciale (Decisione
Commissione 21712/88).
C.9.bis In particolare onde garantire
l'osservanza delle condizioni indicate nel presente
disciplinare, gli allevamenti si assoggettano al seguente regime
di controllo. È instaurato un regime di controllo atto a
garantire l'osservanza di particolari condizioni produttive
delle materie prime, nonché degli obiettivi posti a carico di
tutti i soggetti ricompresi nel circuito della produzione
tutelata del Prosciutto di Modena (allevatori, macellatori,
sezionatori, produttori).
C.9.1 Per essere compresi nel "circuito della
produzione tutelata" gli allevatori devono essere
preventivamente riconosciuti e codificati dall'organismo
abilitato.
C.9.2 A tal fine, gli allevatori presentano
all'organismo abilitato apposita richiesta; questi, effettuati
gli accertamenti del caso, assegna ad ogni singolo allevatore un
codice di identificazione su base alfanumerica, e gli fornisce
gli appositi supporti cartacei, prenumerati e precodificati,
indispensabili per il rilascio della dichiarazione di cui in
appresso.
C.9.3 L'allevatore riconosciuto nelle forme
previste dal punto C 9.1 appone sulle cosce posteriori di ogni
suino, entro il trentesimo giorno dalla nascita, un timbro
indelebile.
C.9.4 L'apposizione di tale timbro è
effettuata mediante applicazione, con apposito strumento a
compressione, di un tatuaggio indelebile ed inamovibile anche
"Post mortem" sulla porzione laterale di entrambe le cosce del
suinetto posta appena sotto una linea orizzontale che parte
dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del
bicipite femorale.
C.9.5 La timbratura riproduce il codice
d'identificazione di cui al punto C.9.1 ed una ulteriore lettera
alfabetica, utilizzata in funzione variabile in relazione al
mese di nascita dell'animale. La timbratura è apposta sotto la
responsabilità dell'allevatore.
C.9.6 Nelle ipotesi in cui il suino timbrato
venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere
stato preventivamente riconosciuto dall'organismo abilitato e
deve apporre un nuovo timbro recante il proprio codice di
identificazione su entrambe le cosce dei suini, in modo da
risultare indelebile ed inamovibile anche "post mortem".
C.9.7 I1 timbro di cui al punto precedente è
apposto sulla porzione laterale della coscia con una superficie
di ingombro non superiore a 45 millimetri per 85 millimetri,
evitando la sovrapposizione con il timbro di cui al punto C.9.3
e, preferibilmente, non oltre l'ottavo mese di vita.
C.9.8 I1 timbro di cui al punto C.9.6 deve
comunque essere apposto prima dell'invio del suino alla
macellazione.
C.9.9 L’allevatore è obbligato a rilasciare,
per i suini avviati alla macellazione, una dichiarazione
attestante la conformità alle prescrizioni ed alle condizioni
particolari previste dal presente disciplinare.
C.9.10 A tal fine, all'atto della spedizione
dei suini presso un macello riconosciuto, l’allevatore deve
compilare, in triplice copia, un esemplare della dichiarazione i
cui supporti cartacei gli sono stati preventivamente forniti
dall'organismo abilitato.
C.9.11 La dichiarazione identificativa
dell'allevatore, prenumerata, e precodificata e da questi datata
e sottoscritta attesta l'osservanza delle prescrizioni
produttive disposte dal presente disciplinare e, inoltre, è
integrata dalla indicazione sintetica dei genotipi utilizzati,
del numero dei capi e della relativa destinazione. I criteri e
le metodologie di compilazione, gestione, utilizzazione e
circolazione delle dichiarazioni sono disciplinate con direttiva
dell'organismo abilitato.
C.9.12 Una copia della dichiarazione viene
rilasciata al macello, una viene trasmessa all'organismo
abilitato, secondo modalità stabilite da quest'ultimo e la terza
viene conservata agli atti.
C.9.13 Gli allevatori sono tenuti a
consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto
adempimento degli obblighi loro derivanti dal presente
disciplinare, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare
l'idoneità dei locali e degli impianti e l'osservanza delle
prescrizioni produttive.
C.9.14 L'organismo abilitato svolge i propri
compiti di vigilanza e di controllo con particolare riferimento
alla osservanza delle prescrizioni produttive ed alla regolare
apposizione dei timbri, avvalendosi di proprio personale
dipendente o di altri soggetti preventivamente incaricati e
qualificati professionalmente, come indicato nella successiva
scheda G.
C.9.15 L'organismo abilitato può avvalersi
degli atti di ufficio eventualmente messi a disposizione dal
veterinario ufficiale competente per territorio, per attuare il
controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dal
presente disciplinare.C.10 Onde garantire l'osservanza delle
condizioni indicate nel presente disciplinare, i macelli si
assoggettano al seguente regime di controllo.
C.10.1 I macelli che intendono fornire le
cosce suine fresche destinate alla produzione del prosciutto di
Modena devono inoltrare all'organismo abilitato domanda per
attenere un apposito riconoscimento.
C.10.2 La domanda è corredata dalla
documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione
sanitaria, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti
dalle norme vigenti.
C.10.3 L'organismo abilitato, effettuati i
necessari accertamenti, provvede all'attribuzione di un codice
d’identificazione del macello e fornisce uno o più timbri
destinati alla relativa apposizione sulle cosce suine fresche
destinate alla produzione del prosciutto di Modena.
C.10.4 Sulle cosce suine fresche munite del
timbro o dei timbri apposti dall'allevatore e pervenutigli con
copia delle dichiarazioni di cui al punto C.9.10, accertatane la
corrispondenza ai requisiti indicati nella precedente scheda B,
il macellatore è tenuto ad apporre un timbro indelebile impresso
a fuoco.
C.10.5 I1 timbro di cui al punto precedente
riproduce il codice di identificazione del macello presso il
quale è avvenuta la macellazione ed è impresso sulla cotenna.
C.10.6 I1 macellatore è tenuto ad
accompagnare ogni singola partita di cosce fresche sulle quali
ha apposto il timbro di cui al punto C.10.4, con un esemplare o
una copia dalla dichiarazione ottenuta nelle forme previste al
punto C.9.10.
C.10.7 Qualora la dichiarazione
originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini
le cui cosce vengono destinate a diversi "prosciuttifici" e,
comunque, a separate forniture, il macellatore è tenuto ad
accompagnare ogni singola consegna di cosce fresche con copia
della dichiarazione stessa, allegata ad un documento
riepilogativo di sintesi od altri documenti comunque richiesti
dall'organismo abilitato.
C.10.8 I laboratori di sezionamento
eventualmente riconosciuti soggiacciono agli stessi obblighi del
macello disposti dal presente disciplinare ed integrano la
documentazione prevista con fotocopia dei documenti che, ai
sensi della vigente normativa amministrativa e sanitaria, hanno
accompagnato il trasferimento delle mezzerie o degli altri tagli
da un altro dei macelli comunque riconosciuti.
C.10.9 I macellatori sono tenuti a consentire
ogni forma di controllo intesa ad accertare l'esatto adempimento
degli obblighi posti a loro carico dal presente disciplinare,
ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei
locali e degli impianti nonché l'osservanza delle prescrizioni
produttive.
C.10.10 Valgono, relativamente allo sviluppo
della attività di controllo dell'organismo abilitato le
indicazioni di cui al punto C.9.14.
C.10.11 Valgono anche in questo caso le
indicazioni di cui al punto C.9.15.
C.11 I soggetti ,allevatori e macellatori,
nei confronti dei quali siano accertate inadempienze od
illegittimità, ivi comprese false dichiarazioni o
falsificazioni, sono puniti nelle forme previste dalla Legge
della Repubblica italiana 12 gennaio 1990 n. 11.
C.11.1 All'accertamento delle circostanze di
cui al punto precedente provvedono l'organismo abilitato ed
altri organi di vigilanza e di controllo nelle forme meglio
indicate nella successiva scheda G.
C.12 L'organismo abilitato provvede inoltre
direttamente al controllo ed al sistematico riscontro degli
obblighi di timbratura e di dichiarazione da parte di allevatori
e macellatori nell'ambito delle procedure di controllo.
C.13 Alimentazione dei suini destinati alla
produzione di Prosciutto di Modena
Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di
peso vivo (tutti quelli utilizzabili nel periodo d'ingrasso,
in idonea concentrazione, nonché quelli sottoelencati. La
presenza di sostanza secca da cereali non dovrà essere inferiore
al 45% di quella totale):
|
Semola glutinata di mais
e/o corn gluten feed |
s.s: fino al 5%
della s.s. della razione |
|
Carrube denocciolate |
s.s: fino al 3% della s.s.
della razione |
|
Farina di carne (solo se di
buona qualità) |
s.s: fino al 2%
della s.s. della razione |
|
Farina di pesce |
s.s: fino all'1% della s.s
della razione |
|
Farina di estrazione di
soia |
s.s: fino ad un massimo del
20% |
|
Distillers |
s.s: fino al 3% della s.s.
della razione |
|
Latticello* |
s.s: fino ad un massimo di
61 capo/giorno |
|
Lipidi con punto di fusione
superiore a 36 gradi centigradi |
s.s: fino al 2%
della s.s. della razione |
|
Lisati proteici |
s.s: fino all'1% della s.s.
della razione |
|
Silomais |
s.s: fino al 10% della s.s.
della razione |
|
s.s.= sostanza secca |
|
Alimenti ammessi nella fase di ingrasso
(la presenza di sostanza secca da cereali nella fase di ingrasso
non dovrà essere inferiore al 55% di quella totale):
|
Mais |
s.s: fino al 55% della s.s. della
razione |
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Pastone di granella e/o pannocchia |
s.s: fino al 55% della s.s. della
razione |
|
Sorgo |
s.s: fino al 40% della s.s. della
razione |
|
Orzo |
s.s: fino al 40% della s.s. della
razione |
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Frumento |
s.s: fino al 25% della s.s. della
razione |
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Triticale |
s.s: fino al 25% della s.s. della
razione |
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Avena |
s.s: fino al 25% della s.s. della
razione |
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Cereali minori |
s.s: fino al 25% della s.s. della
razione |
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Cruscami e altri prodotti della
lavorazione del frumento |
s.s: fino al 20% della s.s. della
razione |
|
Patata disidratata*** |
s.s: fino al 15% della s.s. della
razione |
|
Manioca*** |
s.s: fino al 5% della s.s. della
razione |
|
Polpe di bietola surpressate ed
insilate |
s.s: fino al 15% della s.s. della
razione |
|
Expeller di lino |
s.s: fino al 2% della s.s. della
razione |
|
Polpe secche esauste di bietola |
s.s: fino al 4% della s.s. della
razione |
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Marco mele e pere; boccette d'uva o
di pomodori quali veicoli d'integratori |
s.s: fino al 2% della s.s. della
razione |
|
Siero di latte* |
s.s: fino ad un massimo di 151
capo/giorno |
|
Latticello* |
s.s: fino ad un apporto massimo di
250 gr. capo/giorno di s.s. |
|
Farina disidratata di medica |
s.s: fino al 2% della s.s. della
razione |
|
Melasso** |
s.s: fino al 5% della s.s della
razione |
|
Farina di estrazione di soja
Farina di estrazione di girasole |
s.s: fino al 15% della s.s. della
razione s.s: fino all'8% della s.s. della razione |
|
Farina di estrazione di sesamo |
s.s: fino al 3% della s.s. della
razione |
|
Farina di estrazione di cocco |
s.s: fino al 5% della s.s. della
razione |
|
Farina di estrazione di germe di mais |
s.s: fino al 5% della s.s. della
razione |
|
Pisello e/o altri semi di leguminose |
s.s: fino al 5% della s.s. della
razione |
|
Lievito di birra e/o di torula |
s.s:
fino al 2% della s.s. della razione |
|
Lipidi con punto di fusione superiore
a 40 gradi centigradi |
s.s:
fino al 2% della razione |
D
Elementi comprovanti l'originarietà del
prodotto nella zona geografica
D.1 L'indicazione degli elementi che
comprovano che il prodotto è originario della zona geografica
richiamata dalla denominazione che lo designa, deve considerare
necessariamente l'articolazione della delimitazione fissata con
la precedente scheda C.
D.2 Gli elementi comprovanti l'originarià di
un prodotto con riferimento ad una zona geografica (scheda D) e
gli elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico
(scheda F) non sono suscettibili di autonoma trattazione data la
loro strettissima interconnessione. La produzione dell'attuale
Prosciutto di Modena infatti, nasce e si afferma nell'arco del
tempo nella zona pedecollinare sia per la ricorrenza di
determinate situazioni microclimatiche, sia perché la
conservazione della carne, con l'impiego di sale, tempo e aria,
è assolutamente legata al diffuso allevamento del suino
ulteriormente tipico di una determinata zona geografica, a sua
volta caratterizzata da peculiari tecniche di produzione
agraria. La stretta connessione tra le zone di
approvvigionamento della materia prima e della zona di
stagionatura, consentono infatti di sostenere e provare che:
D.2.1 il prosciutto di Modena è sicuramente
originario della zona geografica indicata al precedente punto C
1 e le relative caratteristiche, sono essenzialmente dovute
all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e
umani; inoltre la relativa trasformazione avviene esclusivamente
nell'area geografica delimitata;
D.2.2 Nel contempo, la stessa materia prima
utilizzata per la preparazione del prosciutto di Modena è del
pari originaria della zona geografica delimitata nelle forme
indicate al precedente punto C.3 dove ne viene esclusivamente
sviluppata la produzione, e le relative caratteristiche sono
dovute essenzialmente all'ambiente, comprensivo dei fattori
naturali ed umani.
D.3 Per i fini di cui al paragrafo 4
dell'art. 2 del Reg. CEE N. 2081/9, si osserva che:
D.3.1 la denominazione "prosciutto di
Modena", in quanto designa un prodotto originario di una
determinata zona geografica e caratterizzato dall'apporto
essenziale dell'ambiente geografico (insieme di fattori naturali
ed umani), è già riconosciuta dallo Stato Italiano come
denominazione di origine a livello nazionale;
D.3.2 i requisiti pregiudiziali indicati nel
succitato paragrafo 4 sono stati argomentati e risultano
soddisfatti nella precedente scheda C del presente disciplinare.
D.4 Le considerazioni svolte al punto D.2,
circa l'originalità del suino e del prosciutto da esso derivato,
sono tutte riprovate da riscontri di carattere giuridico,
storico, socio-economico.
D.4.1 Sotto il profilo giuridico, si richiama
la legge della Repubblica Italiana 12 gennaio 1990, n.11, avente
per oggetto esplicito ed esclusivo la "tutela della
denominazione di origine del Prosciutto di Modena, delimitazione
della zona di produzione e caratteristiche del prodotto".
D.4.2 Sotto il profilo storico, è attendibile
ritenere che la produzione di prosciutti, nella zona tipica
individuata dal precedente punto C 1, abbia le sue radici
nell'epoca del bronzo.
D.4.2.1 Infatti, pur riconoscendo che la
lavorazione del prosciutto crudo stagionato appartiene alla
cultura storica di tutta l'Italia settentrionale e che risulta
difficile collocare l'inizio di questa pratica in un preciso
periodo di tempo, pare inconfutabile che sulle sponde del
Panaro, zona geografica in cui ricorrono tutte le
caratteristiche ambientali e morfologiche della più ampia
"Padania", l'allevamento del maiale, come animale domestico, sia
cominciato in tempi veramente remoti, addirittura prima che in
ogni altra zona dell'Emilia Romagna.
D.4.2.2 Grazie alla fertilità dei terreni da
destinare alle prime pratiche agrarie per la preistorica
coltivazione dei cereali e alle ampie zone boccate righe di
animali, le popolazioni della valle del Panaro avevano trovato
le condizioni favorevoli allo sviluppo della loro civiltà, tanto
da poter essere considerati appunto i primi nella regione a
praticare l'allevamento; si sa, dunque, che nel neolitico e
nell'eneolitico gli antichi abitatori della valle del Panaro
erano agricoltori ed allevatori,
D.4.2.3 Appurato che i nostri antenati erano
allevatori, e che il suino era uno degli animali domestici più
rappresentativi, bisogna arrivare all'età del bronzo per
conoscere qualcosa relativamente ai metodi di macellazione ed
alle tecniche di conservazione delle carni. Gli insediamenti
originati dalla cultura terramaricola, hanno consentito il
consolidamento dell'allevamento degli animali domestici e
scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di sodio). Si può quindi
presumere che inizi da questo momento la produzione di carne
conservata tramite la salagione.
D.4.2.4 Era, invece, il 150 a.C. quanto
Polibio, attraversando la Pianura Padana, rimase colpito dalla
"…terra straordinariamente fertile e ricca" e più tardi della
Cispadania scriverà che ".... l'abbondanza delle ghiande nei
querceti allignati ad intervalli nella pianura, è attestata da
quanto dirò: la maggior parte dei suini macellati in Italia per
i bisogni dell'alimentazione privata e degli eserciti si ricava
dalla Pianura Padana".
D.4.2.5 Ulteriore impulso all'allevamento dei
suini ed alla trasformazione delle loro carni si ha con l'amento
dei ceffi e dei romani. "Questo allevamento comportava anche
piccole industrie di trasformazione spesso connesse con la
stessa villa (che nella terminologia latina significa azienda
agricola). Infatti le carni che dovevano essere inviate per il
consumo il altre regioni, andavano salate o affumicata per la
conservazione, oppure trasformate in salumi".
D.4.2.6 La carne di maiale divenne ben presto
cibo ambito sia dalle classi nobili che dalla popolazione
contadina, rispettivamente per la bontà e per l'elevata capacità
nutrizionale "La salagione aveva come oggetto dunque,
innanzitutto le carni, a cominciare da quella di maiale, che per
lungo tempo rappresentò la carne per eccellenza nella dieta
quotidiana di larghi strati di popolazione. Soprattutto di
maiale salato erano costituite le scorte di carne delle famiglie
contadine, che non di rado erano tenute a corrispondere al
proprietario della terra un tributo annuo in spalle e
prosciutti. Soprattutto di maiale erano costituite le scorte
delle grandi aziende rurali, come quella di Migliarina (Carpi),
dipendente dal Monastero di Santa Giulia".
D.4.2.7 Alla pratica diffusa dell'allevamento
(nel 1540 a Modena si contava una popolazione di 17.000 suini)
si affiancava sempre di più la pratica della "pcaria", che
utilizzava la carne del maiale per la fabbricazione degli
insaccati, raggiungendo sin d'allora livelli qualitativi e
quantitativi particolarmente apprezzabili. Nel 1547, infatti,
sempre a Modena, i "lardaroli e salsicciai" che sino ad allora
erano assimilati ai "beccari" si costituirono in corporazione
autonoma; la loro arte era riconosciuta anche oltre i confini
della città e Modena, in questo campo, era un vero e proprio
punto di riferimento.
D.4.2.8 Del prosciutto in particolare, si
cibavano anche i componenti delle fastose corti rinascimentali,
tra le quali una delle più rappresentative era quella del Duca
di Modena; il prosciutto non consumato direttamente, a conferma
del suo pregio, non veniva scartato ma riutilizzato con ricette
tramandate fino a noi come i famosi "tortellini". Della
preparazione del prosciutto ne riferisce Padre Giuseppe Falcone
nel suo trattato di agricoltura "Nuova Villa", allorquando cita
che in Emilia esiste "l'antica specializzazione sull'allevamento
dei maiali e nella lavorazione delle carni suine", precisando
che " .... Non può star bene una villa senza porci, animali si
utili, e di molta cavata .... i prosciutti nostrani si tengono
tre settimane sotto sale in tre settimane le mezene restano
salate, e si possono levar di sale,lavandoli con acqua di
fiume".
D.4.2.9 Tra il '600 e l'800 la lavorazione
della carne di maiale si consolida e numerosissime sono le
testimonianze scritte di tale arte. Una volta macellati i maiali
venivano commercializzati a Modena come " ... salsizza rossa,
salame nuovo, salame vecchio, pancetta, prosciutto, distrutto,
lardo songia, cotteghino fino crudo, cotteghino fino cotto ..."
come scrive il Malvasia. Nel 1670 nelle carte della Camera
ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti della cucina
del cardinale Rinaldo, compare la raffinata distinzione fra
prosciutti "di montagna" e prosciutti "nostrani" con particolare
predilezione per la qualità dei primi. Anche il Belloi (1704)
nella sua cronaca "Del più moderno Stato di Vignola" esalta la
qualità delle carni suine della zona pedemontana e collinare e
l'industria della macellazione della carne suina, tanto che nel
1885 Arsenio Crespellani, nella sua cicalata "Passeggiata in
tramway a vapore Bologna-Bazzano-Vignola" scrisse, proprio
avvicinandosi a quest'ultima tappa " .. fertili sono i terreni
della collina e dell'altopiano, producendo in copia cereali,
frutta e foraggi; fertilissime le basse. che oltre ai suddetti
prodotti danno foglia da gelso in abbondanza, e bella saporita
ortaglia .... Le industrie principali sono la manipolazione
delle carni porcine, specialmente il rinomato prosciutto ...".
D.4.2.10 L'importanza del suino e della
lavorazione delle sue carni è poi cresciuta, nella nostra
provincia, con il nostro secolo. Riporta la relazione
sull'andamento economico della Provincia di Modena nell'anno
1929, a cura del Consiglio Provinciale dell'economia di Modena:
" L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929, un
andamento abbastanza regolare, consentendo però, in generale,
utili piuttosto modesti. La produzione delle rinomate specialità
locali, e specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc. è
stata nel 1929, discreta ed ha continuato ad alimentare la
normale nostra corrente di esportazioni specialmente nei paesi
dove prosperano numerose colonie di connazionali. L'industria è
stata inoltre favorita dai prezzi dei suini grassi, che si sono
mantenuti piuttosto bassi. Andamento pressoché analogo ha avuto
l'industria della salagione dei prosciutti, che gode in questa
Provincia meritata fama …".
E
Metodi di ottenimento del prodotto
E.1 I metodi di ottenimento del prosciutto di
Modena sono contemplati e codificati dalla legge 12 gennaio 1990
n.11.
E.2 Sono confermate le metodologie e le
prescrizioni relative alla materia prima, già illustrate nelle
schede B e C del presente disciplinare.
E.3 Il procedimento per la lavorazione delle
cosce suine fresche corrispondente alle prescrizioni e ai
requisiti già indicati nel presente disciplinare è illustralo di
seguito, mediante la elencazione delle diverse fasi del
procedimento produttivo.
La lavorazione del prosciutto di Modena
prevede 8 fasi:
1) Isolamento
2) Raffreddamento
3) Rifilatura
4) Salagione
5) Riposo
6) Lavaggio
7) Asciugamento
8) Stagionatura
E.3.1 Isolamento
Il maiale, dal quale si ricava la coscia
fresca da impiegare nella preparazione del prosciutto di Modena
deve essere: sano, di razza bianca, alimentato nel trimestre
precedente la macellazione con sostanze tali da limitare
l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al 10%,
riposato e a digiuno. Dopo la macellazione si procede al
sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo
stabilimento di produzione dove viene subito sottoposta ai
necessari controlli.
E.3.2 Raffreddamento
Le cosce fresche ritenute idonee vengono
sistemate in apposita cella, dove sostano per il periodo
necessario a consentire il raggiungimento di una temperatura
delle carni attorno agli 0 gradi centigradi; in tal modo la
carne raggiunge la giusta consistenza ed una uniforme
temperatura, facilitando così la successiva operazione di
salagione in quanto una coscia troppo fredda assorbirebbe poco
sale, mentre una coscia non sufficientemente fredda potrebbe
subire fenomeni di deterioramento.
E.3.3 Rifilatura
La fase di rifilatura consiste nell'asportare
grasso e cotenna in modo da conferire al prosciutto la classica
fonda tondeggiante a pera. La rifilatura oltre a conferire il
taglio tipico consente:
a) di correggere eventuali imperfezioni dei
taglio
b) di agevolare il verificarsi di condizioni
ottimali per la successiva penetrazione del sale
c) di identificare eventuali condizioni
tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.
Le cosce impiegate per la produzione del
prosciutto di Modena non devono subire alcun trattamento ad
eccezione della refrigerazione.
E.3.4 Salagione
E.3.4.1 Le cosce rifilate vengono quindi
sottoposte alla salagione, effettuata con il seguente
procedimento:
E.3.4.2 Le cosce vengono asperse con sale, in
modo che venga coperta sia la superficie esposta del lato
interno che la cotenna. Per questa operazione la coscia rimane
adagiata su un piano orizzontale.
E.3.4.3 Preliminarmente o contemporaneamente
le cosce sono massaggiate con procedimenti manuali o meccanici
onde predisporre la carne al ricevimento del sale e verificarne,
con opportune pressioni puntuali, il perfetto dissanguamento.
E.3.4.4 Per la salagione viene utilizzato
cloruro di sodio, nonché ogni trattamento chimico consentito
dalle norme vigenti, comunque con esclusione di procedimenti di
affumicatura.
E.3.4.5 Mantenute sempre su un piano
orizzontale, le cosce salate vengono sistemate in apposita
cella, detta di "primo sale", dove rimangono per un periodo
variabile tra i 5 e i 7 giorni ad una temperatura oscillante tra
0 e 4 gradi centigradi e con una umidità relativa che varia tra
80% e 90%.
E.3.4.6 Trascorso tale periodo, le cosce
vengono prelevate dalla cella, il sale residuale viene asportato
dalla superficie, viene ripetuto il massaggio e, infine, viene
ripetuta l'aspersione con ulteriore sale, secondo le modalità
descritte.
E.3.4.7 Riposte in cella, detta di "secondo
sale", le cosce salate vi rimangono per ulteriori 12/15 giorni
cioè fino a compimento della durata del processo di salagione,
nelle medesime condizioni ambientali. Durante l'intero processo
il prosciutto assorbe lentamente sale e cede parte della sua
umidità.
E.3.5 Riposo
Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce
salate vengono poste in una sala apposita, per un periodo non
inferiore a 60 giorni, in funzione della pezzatura e delle
esigenze tecnologiche, a condizioni di umidità variabile tra il
65% ed il 75% ed una temperatura compresa tra i 2 e i 5 gradi
centigradi. Nel corso della fase di riposo, il sale assorbito
penetra con graduale omogeneità all'interno della massa
muscolare, distribuendosi in modo uniforme. Vi si esercita la
funzione preposta alla prosecuzione del processo di
disidratazione, iniziata con il trattamento con il sale e le
basse temperature.
E.3.6 Lavaggio
Ultimato il riposo, la coscia viene
sottoposta ad una "lavatura" definitiva, mediante l'applicazione
sulla superficie esterna di spazzolatura e di getti d'acqua
miscelati con aria, ad una temperatura non superiore a 50 gradi
centigradi. Oltre ad un effetto completamente rivitalizzante, il
lavaggio rimuove tutte le formazioni superficiali prodottisi
durante la salatura e riposo per effetto della disidratazione e
tonifica i tessuti esterni. Prima del lavaggio le cosce vengono
"toelettate" e, cioè, rifinite sul piano superficiale dagli
effetti del sopravvenuto calo di peso.
E.3.7 Asciugamento
Dopo averle fatte sgocciolare dall'acqua le
cosce entrano nell'essiccatoio a 24/26 gradi centigradi per un
periodo che varia tra le 5 e le 10 ore in rapporto alla quantità
del prodotto, con una umidità relativa molto alta (caldo umido
85/90%). Raggiunti questi livelli, si interviene con le batterie
a freddo e si inizia cosi la vera fase deumidificante che può
durare circa una settimana a seconda dei carichi e delle
modalità di impiego delle apparecchiature. La variabilità dei
valori è funzionale alle tecniche del trattamento successivo, la
stagionatura.
E.3.8 Stagionatura
La fase della stagionatura si può dividere in
due periodi: la prestagionatura e la stagionatura vera e
propria. Nella prestagionatura prosegue il processo di
rinvenimento-acclimatamento delle carni a temperature variabili
progressivamente tra i 10 e i 20 gradi centigradi, in condizioni
di umidità in progressiva riduzione.
E così, in ogni caso, dopo l'asciugamento e
l'eventuale prestagionatura, i prosciutti - a questo punto è più
proprio chiamarli prosciutti anziché cosce suine - vengono
trasferiti in appositi saloni di stagionatura, ambienti le cui
condizioni di umidità e temperatura sono normalmente naturali,
grazie all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose
finestre delle quali sono dotati, disposti in funzione
trasversale rispetto alla disposizione dei prosciutti che,
quindi, sono continuamente tutti sollecitati dall'aerazione
naturale.
Solo quando le condizioni climatiche ed
ambientali esterne presentano irregolarità od anomalie rispetto
ai normali andamenti stagionali, è ammesso l'uso di impianti di
climatizzazione di tipo "domestico" tali comunque da impiegare
l'aria esterna.
Il processo di stagionatura dura nominalmente
otto mesi; la relativa durata è tuttavia sempre funzionale alla
pezzatura della partita ed è variabile in funzione di essa,
fermi i limiti minimi del ciclo completo di lavorazione
descritti nel proseguo.
Nel corso della stagionatura, nelle carni si
verificano i processi biochimici ed enzimatici che completano il
processo di conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni,
determinando le proprietà organolettiche caratteristiche grazie
all'apporto dell'ambiente naturale esterno (poca umidità,
ventilazione naturale che determinano l'aroma ed il gusto del
prodotto).
Durante la stagionatura non avviene quindi
alcun procedimento specifico di lavorazione, eccettuata la
cosiddetta "sugnatura" (o "stuccatura"), operata una o due volte
mediante rivestimento in superficie della porzione scoperta del
prosciutto, con un impasto composto di sugna o strutto, sale,
pepe e derivati di cereali, applicato finemente ed uniformemente
mediante massaggio manuale.
Tale preparato e relativa applicazione hanno
esclusivamente tecniche di ammorbidimento della superficie
esterna non coperta dalla cotenna e di contemporanea protezione
della stessa dagli agenti esterni, senza compromettere la
prosecuzione dell'azione osmotica. Per tale ragione, la
legislazione italiana non considera la sugna un ingrediente.
E.4 Il periodo minimo che comprende la durata
del processo complessivo di lavorazione, dalla salagione alla
ultimazione della stagionatura, si definisce come di seguito.
E.4.1 Essendo la durata del processo
tradizionalmente commisurata al peso medio unitario espresso
dalla partita, ai fini del presente disciplinare il periodo
minimo di lavorazione scade nel corso del dodicesimo mese dalla
salagione; tale scadenza può essere anticipata al decimo mese, a
condizione che venga riferita a partite omogenee la cui
pezzatura iniziale sia inferiore a 12 chilogrammi.
E.4.2 La valutazione del completamento del
processo resta quindi collegata alle esigenze obiettive di
lavorazione ed alle condizioni e caratteristiche proprie del
prodotto. Quindi, le indicazioni del presente disciplinare hanno
rilevanza di normazione per quanto attiene alla esecuzione dei
controlli e delle verifiche qualitative, relative all'osservanza
dei requisiti previsti dal disciplinare stesso e quindi per
l'apposizione del contrassegno di cui ai punti B.1 e H.3.1.
E.4.3 Infatti, ai fini del presente
disciplinare il completamento del processo di produzione viene
attestato dalla apposizione del contrassegno costitutivo o
distintivo d'origine, indicato al punto B.1 ed apposto nei modi
descritti nella successiva scheda G.
Le successive fasi di affettamento e
confezionamento, non essendo propriamente fasi produttive in
quanto non incidono sulle caratteristiche del prodotto finale,
ma ne trasformano semplicemente l’aspetto e la porzionatura ai
fini della vendita, vengono regolate da provvedimenti interni
volti anche a disciplinare le verifiche ed i controlli presso
gli operatori abilitato ad effettuare tali operazioni.
E.5 Onde consentire la standardizzazione del
metodo di ottenimento indicato nel presente disciplinare, i
produttori interessati devono osservare le prescrizioni
contenutevi e, inoltre, assicurare la rispondenza degli impianti
di trasformazione ai requisiti di seguito indicati.
E.5.1 Gli stabilimenti ("prosciuttifici") che
intendono produrre il prosciutto di Modena devono essere
preventivamente riconosciuti dal Ministero dell'industria,
Commercio e Artigianato, depositando apposita istanza
contenente:
a) l'iscrizione alla Camera di Commercio,
industria e Artigianato competente per territorio;
b) la denominazione e la sede della ditta;
c) la sede dello stabilimento in uno dei
Comuni previsti dall’art. 1 della legge 12 gennaio 1990 n. 11;
d) l'indicazione della capacità produttiva
espressa mediante il numero complessivo massimo delle cosce
suine avviabili alla lavorazione nel corso di un anno solare;
e) gli estremi dell'autorizzazione sanitaria
in conformità alle norme vigenti in materia.
E.5.2 Il Ministero dell'Industria, Commercio
e Artigianato, verificato il possesso dei requisiti richiesti,
riconosce io stabilimento mediante l’attribuzione di un codice
numerico di identificazione.
E 5.3 Per essere idonei alla produzione del
prosciutto di Modena, gli stabilimenti, in possesso delle
autorizzazioni previste dalle vigenti norme di carattere
igienico - sanitario, devono essere almeno muniti di:
- locale per il ricevimento e il primo
trattamento delle cosce suine;
- celle dotate di apparecchiature e sistemi
idonei a mantenere l'umidità e le temperature ai livelli
prescritti dalle leggi vigenti e dal presente disciplinare, per
le fasi di salagione e riposo;
- altri locali indipendenti per le operazioni
di stagionatura.
E.5.4 I locali di stagionatura devono essere
muniti di superfici finestrate tali da consentire un opportuna
ventilazione naturale e un adeguato ricambio dell'aria. Tali
locali possono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere
il giusto equilibrio e le caratteristiche tenno–igrometriche,
proprie dell’ambiente della zona geografica indicata al punto
C.1.
E.6 L’eventuale trasferimento di prosciutti
in corso di lavorazione da uno stabilimento riconosciuto ad un
altro, per qualsiasi ragione, è consentito solo dopo che siano
trascorsi i primi 6 mesi della lavorazione.
E.6.1 Il trasferimento e consentito in deroga
alle precedenti disposizioni solo laddove sussistano provate
motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la
lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il
loro deperimento. Valgono anche in questo caso le prescrizioni
del paragrafo precedente.
E.6.2 Tutte le procedure di cui alla presente
scheda E sono assoggettate ai controlli esercitati
dall'organismo abilitato ai sensi della legge 12 gennaio 1990 n
11, che li espleta con le modalità indicate nella successiva
scheda G.
E.7.1 Il veterinario ufficiale incaricato
della vigilanza sanitaria mette a disposizione, previa espressa
richiesta, tutti gli atti d’ufficio ritenuti necessari per
controllare il regolare svolgimento delle operazioni e
l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente
disciplinare.
E.8 Ogni singolo stabilimento riconosciuto
deve tenere un registro, suddiviso in fogli mensili; le
registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del
registro corrispondente al mese ed all’anno indicati nel sigillo
di cui alla lettera d) del punto H.3.2.
E.8.1 Su tale registro vengono annotate le
scritture relative al prodotto lavorato con le procedure
previste dal presente disciplinare, nonché in apposita sezione
le eventuali decisioni dell’organismo abilitato
E.8.2 Il produttore è tenuto alla
conservazione delle dichiarazioni, dei documenti rilasciatigli
dall'organismo abilitato e dei registri che devono essere
regolarmente vidimati dall'organismo abilitato e regolarmente
compilati.
E.9 Il produttore è inoltre tenuto ad
osservare particolari prescrizioni relative alle procedure di
controllo ed ai relativi esiti.
E.10 Vengono sintetizzate di seguito le
procedure di controllo attuate dall'organismo abilitato:
E.10.1 Per ognuna delle partite di cosce
suine fresche ricevute allo scopo di avviare alla lavorazione
del prodotto a denominazione di origine, il produttore deve
richiedere all'organismo abilitato l'espletamento dei controlli
necessari per l'apposizione del sigillo di cui alla lettera d)
del punto H.3.2.
E.10.2 L'organismo abilitato effettua le
verifiche necessarie ad accertare il riscontro dei requisiti
prescritti dal presente disciplinare ed autorizza l'apposizione
del sigillo, che viene effettuata a cura del produttore;
E.10.3 L'organismo abilitato verbalizza gli
esiti del controllo, e può vietare l'apposizione del sigillo
quando sia accertata la mancanza dei requisiti necessari, anche
in dipendenza delle specifiche tecniche, e quando:
a) le cosce non sono accompagnate dalla
documentazione indicata di cui ai punti C.10.6 e C.10.7;
b) le cosce non recano i timbri previsti ai
punti C.9.3, C.9.6 (se del caso) e C.10.4;
c) le cosce risultano ricavate da suini
macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.
Ai fini della precedente lettera c) e, in
ogni caso, ai fini del controllo, l'organismo abilitato prende
visione della competente documentazione sanitaria di
accompagnamento.
E.10.4 Le condizioni di non conformità alle
disposizioni del presente disciplinare possono essere accertate
anche successivamente all'apposizione del sigillo; in tal caso
l'organismo abilitato ne dispone la rimozione, verbalizzandone
le circostanze.
E.10.5 Il produttore può far valere le
proprie ragioni di dissenso rispetto all'operato dell'organismo
abilitato, richiedendone la verbalizzazione e, inoltre,
chiedendo un riesame tecnico del prodotto.
E.10.6 Durante le fasi della lavorazione
l'organismo abilitato può operare controlli ed ispezioni, sia
per effettuare verifiche ed esami sulle carni, sia per accertare
la regolarità della tenuta dei registri e di ogni altra
documentazione, sia per constatare che le modalità di
lavorazione corrispondano alle prescrizioni del presente
disciplinare.
E.10.7 Per autorizzare l'apposizione del
contrassegno sul prosciutto stagionato, l'organismo abilitato
controlla:
a) il compimento del periodo minimo di
stagionatura prescritto dall'articolo 2 comma 2 della legge 12
gennaio 1990 n. 11
b) la conformità delle modalità di
lavorazione
c) l'assenza di pregiudiziali tecnologiche e
qualitative;
d) il rispetto dell'osservanza dei parametri
analitici di cui ai punti da B.3.3 a B.3.6;
e) il riscontro dei requisiti organolettici e
qualitativi previsti dal presente disciplinare nonché delle
caratteristiche merceologiche prescritte dall'articolo 3 della
legge 12 gennaio 1990 n. 11.
E.10.8 Per i fini suindicati l'organismo
abilitato procede alla "spillatura" (puntatura), che consiste
nel sondaggio della carne in punti particolari effettuato con un
sottile osso di cavallo, la cui porosità riesce a trattenere e
trasferire gli aromi dopo una rapida introduzione, di un numero
di prosciutti sufficienti per ricavarne un giudizio probante di
qualità; se necessario, può ispezionare il prodotto, disponendo
l'apertura di prosciutti fino ad un massimo di 5 per mille o
frazione di mille. In questo caso i prosciutti restano comunque
a carico del produttore.
E.10.9 Le caratteristiche organolettiche sono
valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione
solo per lievissime deficienze nel caso sia stata verificata
l'osservanza dei parametri analitici.
E.10.10 Il contrassegno di cui al punto B.1
ed H.3.1 è apposto, alla presenza dell'organismo abilitato, a
cura del produttore e può essere applicato anche in più punti
sulla cotenna del prosciutto, in modo da restare visibile fino
alla completa utilizzazione del prodotto.
E.10.11 L’organismo abilitato custodisce gli
strumenti per l'apposizione del contrassegno e li affida ai
propri incaricati sulla base dei programmi operativi concertati
su richiesta dei produttori.
E.10.12 Gli strumenti per l'applicazione del
contrassegno recano il numero di identificazione del produttore
che, quindi, viene riprodotto in uno col contrassegno stesso.
E.10.13 Delle operazioni di controllo e di
apposizione del contrassegno l'organismo abilitato redige
apposito verbale secondo prefissate indicazioni e prescrizioni.
E.10.14 I prosciutti non idonei ai fini del
presente disciplinare, sono privati del sigillo appostovi
all'inizio della lavorazione, mediante procedure disposte
dall'organismo abilitato che ne verbalizza gli esiti e presenzia
alle operazioni, svolte a cura del produttore.
E.10.15 Nelle circostanze in cui l'organismo
abilitato accerti condizioni di inidoneità o non conformità, per
qualsiasi ragione, alle prescrizioni del presente disciplinare,
su prosciutti sui quali è già stato apposto il contrassegno, ne
dispone seduta stante l'annullamento mediante asportazione.
E.10.16 Tali operazioni vanno verbalizzate a
cura dell'organismo abilitato e il produttore può giovarsi delle
facoltà di riesame tecnico previste ai punti precedenti.
E.10.17 Eventuali esigenze del produttore
relative al sezionamento in tranci di prosciutti idonei alla
apposizione del contrassegno, vengono preventivamente notificate
all'organismo abilitato.
F
Legame con l'ambiente geografico
F.1 Gli elementi riportati nella precedente
scheda D a testimonianza della originalità del Prosciutto di
Modena e della relativa materia prima dalle aree geografiche
rispettivamente delimitate consentono già di dimostrare
ampiamente. attraverso l'excursus storico, lo stretto e profondo
legame tra le produzioni agricole e la trasformazione del
prodotto con le aree di riferimento, legame vieppiù rinsaldato e
confermate dall'evoluzione dei fattori sociali, economici,
produttivi e di esperienza umana consolidatasi e stratificatasi
nel corso dei secoli Per quanto riguarda l'area delimitata della
provenienza della materia prima (animali vivi e carni) esistono
fattori geografici, ambientali e di esperienza produttiva
nell'allevamento assolutamente costanti e caratterizzanti. Per
quanto riguarda viceversa la più ristretta zona di
trasformazione nella quale insistono tutti i prosciuttifici
riconosciuti, i fattori ambientali, climatici, naturali ed umani
costituiscono, nella loro irripetibile combinazione, un
irriproducibile "unicum".
G
Struttura di controllo
G.1 Ai sensi dell’art. 10 del regolamento CEE
n. 2081/92 il Ministero per le politiche agricole provvederà
alla designazione, su proposta dei soggetti interessati, di un
organismo privato di controllo, previo accertamento dei
requisiti previsti dal comma 3 del predetto articolo. Tale
organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero, provvederà a
garantire che venga rispettato quanto previsto dal presente
disciplinare di produzione nelle varie fasi della filiera
produttiva..
G.2 La Legge della Repubblica italiana del
12/01/1990 n. 11, inoltre, al capo III art. 6, dispone che la
vigilanza per l'applicazione delle disposizioni in essa
contenute è attribuita, per quanto di rispettiva competenza, al
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, al
Ministero dell'Agricoltura (dicastero che è oggi soppresso e
sostituito dal Ministero per il coordinamento delle politiche
agricole, alimentari e forestali) e al Ministero della Sanità.
G.3 La stessa legge, articolo 7, prevede che
il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di
concerto con il Ministro della Sanità e con il Ministro
dell'Agricoltura e delle foreste possa demandare l'incarico
della vigilanza ad un Consorzio volontario di produttori che
presenti i seguenti requisiti:
a) sia retto da uno statuto approvato dai
Ministri indicati al punto G.2;
b) comprenda tra i soci non meno del 50% dei
produttori in rappresentanza del 50% almeno della produzione
tutelata dell'ultimo triennio;
c) garantisca per la sua costituzione ed
organizzazione e per i mezzi finanziari di cui dispone, un
efficace ed imparziale svolgimento delle attività istituzionali;
d) sia retto da un Consiglio di
Amministrazione del quale facciano parte tre membri nominati
dalle organizzazioni professionali agricole più rappresentative
sul piano nazionale;
e) sia assistito da una Commissione
tecnico-scientifica comprendente un esperto di chiara fama, un
esperto nominato dal Ministro dell'Agricoltura e delle foreste,
un esperto nominato dal Ministro della Sanità e tre esperti
nominati dal Presidente della Giunta della Regione Emilia
Romagna, sentiti i Presidenti delle Province di Modena, Bologna
e Reggio Emilia. Tale Commissione è presieduta dal Presidente
del Consorzio del Prosciutto di Modena.
L'incarico in qualità di organismo abilitato
deve essere richiesto dal Consorzio volontario con la
contestuale dimostrazione dei requisiti previsti.
G.4 Il personale dell'organismo abilitato
incaricato della vigilanza può svolgere ispezioni e indagini e
richiedere l'esibizione di ogni documentazione ritenuta utile,
nonché ottenere copia della stessa anche ai fini della
rilevazione degli illeciti amministrativi e penali previsti
dalla Legge nazionale più volte citata; può accedere liberamente
presso gli allevatori, i macellatori ed i produttori, nonché
presso i fornitori di materiali, prodotti e servizi rientranti
nel circuito della produzione tutelata e, in genere, ovunque si
producano si distribuiscano a qualsiasi titolo per il consumo, o
si smercino, prosciutti.
G.5 Gli organi di vigilanza diversi
dall'organismo abilitato, in sede nazionale, qualora accertino
violazione della Legge e dei relativi Regolamenti, inviano
immediatamente per l'ulteriore seguito il rapporto all'organismo
abilitato, con la prova delle eseguite contestazioni.
G.6 L'espletamento dei compiti di vigilanza
affidati al Consorzio è svolto da ispettori cui è riconosciuta
la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi
dell'art. 57 del Codice di procedura penale della Repubblica
Italiana, previa attribuzione da parte del Prefetto di Modena
della qualifica di guardia particolare, ai sensi degli arti. 133
e 138 del Regio Decreto 1931 n. 773 e del relativo regolamento.
G.7 L'organismo abilitato emana un
regolamento organico del personale di vigilanza e di quello
comunque addetto alle operazioni previste in applicazione della
disciplina di legge.
G.8 Il Consorzio del Prosciutto di Modena
possiede i requisiti sostanziali necessari per ottenere
l'affidamento dell'incarico di vigilanza ed è in grado di
adeguare l'attuale statuto con l'inclusione e la nomina delle
varie figure istituzionali richieste.G.9 Attualmente, ai fini
del Reg. CEE n. 2081/92 art. 4, lettera g), le funzioni di
controllo e vigilanza sono esercitate per quanto di rispettiva
competenza, dal Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, dal Ministero della Sanità e dal Ministero
dell'Agricoltura e delle foreste.
H
Elementi specifici dell'etichettatura connessi
alla dicitura Dop e diciture tradizionali nazionali equivalenti
H.1 Le norme nazionali relative alla
protezione giuridica della denominazione di origine Prosciutto
di Modena" impongono di integrare il presente disciplinare con
elementi diversi da quelli della mera etichettatura.
H.2 Secondo la disciplina nazionale vigente,
il contrassegno previsto dall'art. 5 della legge 12 gennaio
1990, n. 11 è elemento costitutivo ed identificativo della
denominazione del prodotto e, quindi, molto più efficace in
termini sostanziali e giuridici del rinvio ai sistemi di
etichettatura del prodotto che, per quanto normali, appartengono
comunque ad una prassi "vigilata" e non direttamente
"controllata" dall'organismo abilitato.
H.2.1 Si rinvia a quanto a più riprese già
indicato, per sottolineare che il contrassegno in questione
viene apposto sotto la diretta sorveglianza e responsabilità
dell'organismo abilitato, ulteriormente controllato e vigilato
dall'Autorità nazionale di controllo e che il contrassegno
stesso è il solo elemento che comprova la rispondenza del
prodotto alla disciplina giuridica nazionale di protezione.
H.2.2 Inoltre, come peraltro previsto dal
presente disciplinare, la norma nazionale di protezione prevede
l'apposizione - preliminare rispetto all'apposizione del
contrassegno - di tutta una serie di timbri, segni e sigilli
(non meno di tre e non più di quattro), il cui riscontro è
funzionale ed indispensabile per attestare la rispondenza del
prodotto - anche in corso di lavorazione - ai requisiti ed agli
adempimenti che risultano obbligatori per i diversi soggetti
produttivi, interagenti nel sistema di filiera che forma "il
circuito della produzione tutelata". Data la sostanziale
coincidenza della zona di approvvigionamento della materia prima
(riconoscimento e codifica degli allevatori e macellatori
effettuato in modo univoco dai quattro Consorzi di tutela oggi
esistenti in Italia), le verifiche e le ispezioni effettuate
contemporaneamente ed in modo incrociato da parte dei Consorzi
di Parma, San Daniele, Modena e Veneto-Berico-Euganeo, rendono
oltremodo efficace la funzione di controllo, fino alla fase
della macellazione.
H.2.3 La presenza ed il riscontro di tali
elementi è inoltre funzionale - in sede di attività di
"vigilanza" in ambiti diversi ed estranei a quello della
produzione - a consentire una tempestiva riprova della
autenticità del contrassegno, stante la possibilità - peraltro
non del tutto infrequente - che venga immesso al consumo
prodotto dotato di un contrassegno contraffatto.
H.3 Tutto ciò premesso, ai fini del presente
disciplinare, gli elementi specifici previsti dall'art. 4
lettera h), del Reg.(CEE) n. 2081/92 sono indicati così come
segue.
H.3.1 Il "Prosciutto di Modena" è
permanentemente identificato dal contrassegno apposto sulla
cotenna ai sensi dell'art. 5 della legge 12 gennaio 1990 n. 11.
H.3.2 Per ottenere il contrassegno di cui al
punto precedente e, comunque, anche dopo la relativa
apposizione, il prosciutto di Modena deve recare inoltre anche i
seguenti timbri e/o sigilli:
a) timbro di cui al punto C.9.3, apposto
dall'allevatore;
b) timbro di cui al punto C.9.6, apposto
dall'allevatore nelle circostanze consideratevi (se questo
timbro non sussiste, quello viceversa esistente riporta lo
stesso codice di identificazione dell'allevatore prestampato
sulla dichiarazione di cui al punto C.9.10);
e) timbro di cui al punto C.10.4, apposto dal
macellatore;
d) il sigillo (o timbro a fuoco) apposto dal
produttore prima della salagione, riproducente il mese e l'anno
d'inizio della lavorazione, cosi come previsto dal punto E.10.1
Il contrassegno di cui al punto H.3.1
comprende come parte integrante il numero di codice di
identificazione del produttore.
H.3.3 Il contrassegno, i timbri e i sigilli
sono apposti con le modalità previste dal presente disciplinare.
H.3.4 Il contrassegno, il timbro di cui alla
lettera c) del punto H.3.2 e il sigillo sono approvati, anche ai
fini del presente disciplinare, dalla autorità nazionale di
controllo.
H.4 Inoltre ai fini del presente
disciplinare:
H.4.1 l'etichettatura del prosciutto di
Modena intero con osso reca le seguenti indicazioni
obbligatorie:
- "prosciutto di Modena" seguita da
"denominazione di origine tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato del produttore o del venditore;
- la sede dello stabilimento di
confezionamento;
H.4.2 l'etichettatura del prosciutto di
Modena disossato intero, oppure presentato in tranci reca le
seguenti indicazioni obbligatorie:
- "prosciutto di Modena" seguita da
"denominazione di origine tutelata";
- il nome o la ragione sociale o il marchio
depositato del produttore o del confezionatore o del venditore;
- la sede dello stabilimento di
confezionamento;
- la data di produzione (inizio della
lavorazione), qualora il sigillo o il timbro a fuoco non risulti
più visibile per i fini di cui alla lettera d) del punto H.3.2;
- la quantità netta;
- il termine minimo di conservazione;
- la dicitura di identificazione del lotto.
H.4.3 L'etichettatura del prosciutto di
Modena, per quanto non esplicitamente considerato nel presente
disciplinare, avviene nei modi previsti dal Decreto Legislativo
della Repubblica Italiana 27 gennaio 1992 n. 109 (attuazione
delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).
H.5 Agli effetti del presente disciplinare
valgono inoltre tutte le seguenti regole relative alla
etichettatura del prosciutto di Modena:
H.5.1 è vietata l'utilizzazione di
qualificativi come "classico", "autentico", "extra", "super" e
di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla
denominazione di origine, ad esclusione di "disossato", nonché
di altre indicazioni non specificamente qui previste, fatte
salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge;
H.5.2 i medesimi divieti valgono anche per la
pubblicità e la promozione del prosciutto di Modena, in
qualsiasi forma o contesto.
H.5.3 Qualora il prosciutto di Modena venga
utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare
deve essere menzionato con la sola dicitura prosciutto.
H.6 Il contrassegno di cui al punto H.3.1 può
essere ridotto sull'etichettatura del prosciutto di Modena, a
condizione che il relativo contesto grafico e di presentazione
sia stato preventivamente approvato dall'organismo abilitato,
dietro formale richiesta degli interessati.
H.7 L'uso del contrassegno di cui al punto
H.3.1 è comunque riservato all'organismo abilitato, che può
utilizzarlo come proprio segno distintivo e autorizzarne l'uso
per iniziative volte alla valorizzazione del prosciutto di
Modena. |