|
DOC - DM 06/08/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del 12/06/97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Salerno.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio deve presentare le
seguenti caratteristiche: un colore dal verde al giallo paglierino
più o meno intenso; un odore fruttato medio leggero; un sapore
fruttato con media o debole sensazione di amaro e di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,70 per 100 grammi di olio; numero perossidi
minore o uguale a 12 Meq02/Kg.; K232 minore o uguale a 2,20;
polifenoli totali maggiori o uguali a 80.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’olivo extravergine Cilento deve essere ottenuto dalle
seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente:
Pisciottana, Rotondella, Ogliarca o Uogliarda, Frantoio, Salella,
Leccino per almeno l’85%. Possono, altresì, concorrere altre
varietà presenti nella zona in misura non superiore al 15%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche. I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e
dell’olio. I nuovi impianti devono essere di tipo specializzato
con l’utilizzazione per almeno l’85% delle seguenti varietà da
sole o congiuntamente: Pisciottana, Rotondella, Frantoio,
Ogliarola, Salella. La produzione massima di olive consentita per
ettaro non può superare kg. 11000. La resa massima di olive in
olio non può superare il 22%. In annate eccezionalmente favorevoli
la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché
la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo
sopra indicato.
Le operazione di oleificazione e di confezionamento dell’olio
devono essere effettuate nell’ambito dell’area di produzione
prevista dal disciplinare. La raccolta delle olive che deve essere
effettuata direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici,
deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono
essere molite il secondo giorno dalla raccolta. Per l’estrazione
dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a
produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le
caratteristiche peculiari originarie del frutto.
|