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DOP - REG. CEE nr. 2107 del 04/10/99
AREA DI PRODUZIONE
Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine
della denominazione di origine controllata "Lametia" devono essere
prodotte, nell'ambito della provincia di Catanzaro, nei territori
olivati della Piana di Lamezia Terme.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
La denominazione di origine controllata "Lametia" deve essere
ottenuta dalla varieta' di olivo Carolea presente negli oliveti in
misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varieta' in
misura non superiore al 10%.
TECNICHE DI PRODUZIONE
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni,
di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da
depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilita'
nell'insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo,
sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti di medio
impasto, provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo
sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque,
atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per
inuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una
densita' di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i quintali 130
per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della
regione Calabria accertano la produzione massima di olive/Ha in
rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione
globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra
indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio
dell'invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni
campagna oleicola.
La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le
procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n.
573, in unica soluzione.
Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono
essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata in
precedenza.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Lametia"
puo' avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu'
fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del
frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura
ambiente; ogni altro trattamento e' vietato. Le olive devono
essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.
L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine
controllata "Lametia" all'atto dell'immissione al consumo, deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde al giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato;
punteggio minimo al panel test > o = 6,5;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi < o = 14,00 meqO2/Kg;
K232 < o = 2,00;
K270 < o = 0,20;
polifenoli totali > o = 170.
Altri parametri chimicofisici non espressamente citati devono
essere conformi alla attuale normativa U.E.
In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni
rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata "Lametia"
da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori
parametrazioni di carattere fisicochimico o organolettico atte a
maggiormente caratterizzare l'identita' della denominazione.
E’vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.
E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni
geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni,
frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione
suddetta.
E' tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano
tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in
particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a
denominazione di origine controllata.
L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di
produzione e' consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto
esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte
dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono
avvenuti nell'azienda medesima.
Il nome della denominazione di origine controllata "Lametia" deve
figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta
e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata "Lametia" deve essere immesso al consumo in recipienti
in vetro o banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5.
E' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della
campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio e'
ottenuto.
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