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DOC - DM 29/09/98
DOP - REG. CEE nr. 1065 del /97
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Cosenza.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine
Bruzio con la menzione geografica “Fascia Prepollinica” deve
presentare le seguenti caratteristiche: un colore verde con
riflessi gialli; un odore fruttato medio; un sapore fruttato;
punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima
totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi
0,7 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 10;
K232 minore o uguale a 2,0; K270 minore o uguale a 0,20;
acido linoleico minore o uguale 8%; polifenoli totali maggiori o
uguali a 200 p.p.m.. Con la menzione geografica “Valle Crati” deve
presentare: un colore dal verde al giallo; un odore fruttato
medio; un sapore fruttato; punteggio al Panel test maggiore o
uguale a 6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in
peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio; numero
perossidi minore o uguale a 12; K232 minore o uguale a 2,0; K270
minore o uguale a 0,20; acido linoleico minore o uguale a 9%;
polifenoli totali maggiori o uguali a 200 p.p.m.. Con la menzione
geografica “Colline Joniche Presilane” deve presentare: un colore
giallo oro con riflessi verdi; un odore fruttato delicato; un
sapore fruttato con sensazione di mandorla dolce; punteggio al
Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima totale
espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per
100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 14; K232
minore o uguale a 2,2; K270 minore o uguale a 0,20; acido
linoleico maggiore o uguale a 11%; polifenoli totali maggiore o
uguale a 150 p.p.m. Con la menzione geografica “Sibaritide” deve
presentare: un colore giallo con qualche riflesso verde; un odore
fruttato leggero; un sapore fruttato con lieve sensazione di
amaro; punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità
massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a
grammi 0,7 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o
uguale a 10; K232 minore o uguale a 2,2; K270 minore o uguale a
0,20; acido linoleico minore o uguale a 13%; polifenoli totali
maggiore o uguale a 150 p.p.m.
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Bruzio con la menzione geografica
“Fascia Prepollinica” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo
Tondina in misura non inferiore al 50%, Carolea in misura non
superiore al 30%, Grossa di Cassano in misura non superiore al
20%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli
oliveti in misura non superiore al 25%. Con la menzione geografica
“Valle Crati” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Carolea
in misura non inferiore al 50%, Tondina in misura non superiore al
30%, Rossanese o Dolce Rossano in misura non superiore al 20%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti
in misura non superiore al 20%. Con la menzione aggiuntiva
“Colline Joniche Presilane” deve essere ottenuto dalla varietà di
olivo Rossanese o Dolce di Rossano in misura non inferiore al 70%.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti
in misura non superiore al 30%. Con la menzione geografica
“Sibaritide” deve essere ottenuto dalla varietà di olivo Grossa di
Cassano in misura non inferiore al 70%, Tondina in misura non
superiore al 30%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. Sono, pertanto da ritenere idonei
unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio
impasto e permeabili. I sesti di impianto, le forme di allevamento
ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente
usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e degli oli. È consentita una densità di impianto fino a 400
piante per ettaro. La produzione massima di olive consentita per
ettaro non può superare kg. 10000. La resa massima delle olive in
olio non può superare: con menzione geografica “Fascia
Prepollinica” il 18%; con menzione geografica “Valle Crati” il
22%; con menzione geografica “Colline Joniche Presiliane” o
“Sibaritide” il 20%. In annate eccezionalmente favorevoli la resa
dovrà essere riportata attraverso accurata cernita, purché la
produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti consentiti
dal disciplinare. Le operazioni di oleificazione devono essere
effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare. La raccolta delle olive, che deve essere effettuata
con mezzi meccanici o per brucatura, deve avvenire: con menzione
geografica “Fascia Prepollinica” o “Valle Crati” entro il 31
dicembre di ogni anno; con menzione geografica “Colline Joniche
Presiliane” o “Sibaritide” entro il 15 gennaio di ogni anno. Per
l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e
fisici atti a produrre oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
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