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Consorzio
Consorzio Olio Extra Vergine Dop Colline Teatine
Via Madonna degli Angeli, 51, c.p. 66100 Chieti (CH), Italy,
Italia
Tel.: (39)0871/63921
Fax: (39)0871/64521
AREA DI PRODUZIONE
Nell’ambito della provincia di Chieti. Se la denominazione di
origine controllata Colline teatine è accompagnata dalle menzioni
geografiche aggiuntive “Frentano” o “Vastese” l’area si restringe
a determinati comuni della provincia di Chieti.
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
All’atto dell’immissione al consumo l’olio d’oliva extravergine
Colline teatine deve presentare le seguenti caratteristiche: un
colore dal verde al giallo; un odore fruttato da tenue ad intenso;
un sapore fruttato; punteggio al Panel test maggiore o uguale a
6,5; acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi
minore o uguale a 15 Meq02/Kg.; polifenoli 100 p.p.m. Con la
menzione geografica “Frentano” deve presentare: un colore verde
con riflessi dorati; un odore fruttato con sentore erbaceo; un
sapore fruttato con sensazione leggera di amaro e piccante;
punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,50; acidità massima
totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi
0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 15
Meq02/Kg.; polifenoli maggiori o uguali a 100 p.p.m. Con la
menzione aggiuntiva geografica “Vastese” deve presentare: un
colore dal verde al giallo; un odore fruttato con leggero sentore
di foglia; un sapore fruttato con sensazione leggera di amaro;
punteggio al Panel test maggiore o uguale a 6,5; acidità massima
totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi
0,6 per 100 grammi di olio; numero perossidi minore o uguale a 15
Meq02/Kg.; polifenoli maggiori o uguali a 100 p.p.m..
TECNICHE DI PRODUZIONE
L’olio d’oliva extravergine Colline teatine deve essere ottenuto
dalle seguenti varietà di olivo: Gentile di Chieti in misura non
inferiore al 50%, Leccino in misura non superiore al 40%..
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti
in misura non superiore al 10%. Con la menzione aggiuntiva
“Frentano” deve essere ottenuto dalle varietà di olivo: Gentile di
Chieti in misura non inferiore al 60%, Leccino in misura non
superiore al 30%. Possono, altresì, concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%. Con la
menzione aggiuntiva “Vastese” deve essere ottenuto dalle seguenti
varietà di olivo: Gentile di Chieti in misura massima del 40%,
Leccino in misura non inferiore al 30%., Moraiolo e Nebbio, da
sole o congiuntamnete, per almeno il 10%. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non
superiore al 10%.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte
a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative. I sesti di impianto, le forme di
allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le
caratteristiche qualitative delle olive e degli oli. La produzione
massima di olive consentita per ettaro non può superare kg.9000.
La resa massima di olive in olio non può superare il 22%. In
annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso accurata cernita, purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% i limiti consentiti dal disciplinare. Le
operazioni di oleificazione e di confezionamento devono essere
effettuate nell’ambito dell’area di produzione prevista dal
disciplinare. La raccolta delle olive, che deve essere effettuata
direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici, deve
svolgersi nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre
di ogni anno. Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto
processi meccanici e fisici atti a produrre oli senza alcuna
alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel
frutto.
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